Vaccino e Privacy: indicazioni del Garante Privacy sui Vaccini per i Lavoratori

Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul proprio portale istituzionale (attraverso le cosiddette FAQ) per fornire alcuni chiarimenti in merito alle problematiche che riguarderebbero il vaccino anti Covid nell’ambito del rapporto di lavoro. Il nodo centrale riguarderebbe il consenso al trattamento dei dati personali dei dipendenti e i limiti del datore di lavoro. Si tratta, in buona sostanza, di linee guida il cui scopo è quello di prevenire possibili trattamenti illeciti.
 

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Vaccino e Lavoratori: quali sono i limiti del Datore di Lavoro?

In base alle indicazioni fornite dal Garante della privacy, il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti:

  • informazioni sul proprio stato vaccinale;
  • copia della documentazione che dimostri l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Quindi, il datore di lavoro non può svolgere alcuna indagine per sapere quanti e quali dipendenti si sono sottoposti al vaccino. Tale condotta, infatti, non è consentita né dalle disposizioni dettate durante l’emergenza né dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre, non è ammessa alcuna deroga a tale divieto neppure in presenza del consenso dei lavoratori.

vaccino e privacy dei lavoratori

Il Datore di Lavoro può chiedere un elenco dei Dipendenti vaccinati?

Il datore di lavoro non può chiedere i nominativi dei dipendenti che si sono sottoposti al vaccino. Si tratta di dati sanitari che possono essere acquisiti solo dal medico competente.

Il medico competente è una figura essenziale per assicurare la sorveglianza sanitaria in azienda. Tale ruolo può essere ricoperto da un dipendente, da un libero professionista oppure da un soggetto di una struttura esterna convenzionata con il datore di lavoro. Una volta effettuata la visita sanitaria, il medico competente consegna al datore di lavoro un documento scritto attestante l’idoneità o meno del dipendente ad una determinata mansione.

Naturalmente, il datore di lavoro deve osservare le misure prescritte e, nel caso in cui il medico competente abbia accertato un’inidoneità del dipendente ad una specifica mansione, l’azienda è tenuta ad adibire il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o, se non disponibili, a mansioni inferiori, sempre a parità di retribuzione.

Ciò premesso, va detto che solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla salute e alla vaccinazione dei dipendenti nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro, invece, può acquisire i giudizi di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.

Si può Vietare l’Accesso ai Luoghi di Lavoro ai Dipendenti non Vaccinati?

Nell’attesa di una legge che disciplini la possibilità di imporre la vaccinazione anti Covid-19 come condizione indispensabile per lo svolgimento di determinate mansioni, il Garante della privacy ha chiarito che nell’ipotesi in cui i lavoratori siano particolarmente esposti ad agenti biologici durante lo svolgimento dell’attività lavorativa si applicano le “misure speciali di protezione” già previste per determinati ambienti di lavoro.

In tale quadro, come già spiegato, solo il medico competente può trattare i dati personali e sanitari relativi dei dipendenti e sulla base di questi formulare un giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

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