L’ Aggiornamento Documento Valutazione Rischi (DVR) è necessario ogni qualvolta vengono introdotti dei cambiamenti nel procedimento lavorativo.
Di fatto, il legislatore non ha definito una specifica periodicità temporale per l’Aggiornamento Documento Valutazione Rischi, bensì il DVR dovrà essere aggiornato al verificarsi di uno dei seguenti casi, entro 30 giorni:
- modifiche del processo produttivo;
- modifiche all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- infortuni gravi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- aggiornamenti normativi che ne richiedono la revisione;
- cambio sede o apertura di una sede distaccata.
In tutti i casi sopra elencati il Datore di Lavoro, di concerto con l’RSPP e il Medico Competente, dovrà effettuare l’Aggiornamento Documento Valutazione Rischi redatto in fase di avviamento dell’impresa, apportando le dovute modifiche.
È quindi di fondamentale importanza ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda, seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
In ultimo, nonostante il termine dei 30 giorni per aggiornare il Documento Valutazione Rischi, l’azienda dovrà dare immediata evidenza documentale dell’aggiornamento delle misure di prevenzione, comunicando tali dati al RLS.
A causa della presenza di queste scadenze inderogabili il DVR deve essere sempre contrassegnato da data certa, ovvero la data in cui il documento è stato redatto o modificato deve essere certificata, solitamente tramite apposizione di una Marca Temporale al file del documento.