La Formazione Antincendio è prevista dal D.Lgs. 81/08, il quale indica che il datore di lavoro debba incaricare uno o più lavoratori dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, gestione delle emergenze ed evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. In base ad una valutazione del rischio
Leggi tutto →Addetto Antincendio e Gestione Emergenze
Addetto Antincendio: la Definizione
L'Addetto Antincendio è una figura espressamente prevista dall’attuale normativa antinfortunistica, ricompreso all’interno di quella squadra per la Gestione delle Emergenze, prevista dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08. L’Addetto Antincendio o, meglio, l’Addetto alla Lotta Antincendio è il lavoratore incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze che da essa possono scaturire.
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La Nomina dell’Addetto Antincendio
La designazione o nomina dell’Addetto Antincendio è un preciso obbligo che scaturisce dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08, il quale indica gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
Il numero dei lavoratori incaricati della lotta antincendio deve essere commisurato a quanto emerso dal DVR e dal Piano di Emergenza, dove previsto.
Il nominativo dell’Addetto Antincendio o degli addetti, a seconda dei casi, devono essere riportati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
È doveroso ricordare come sempre l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 richieda specificatamente che nell’affidare gli incarichi (fra cui quello di addetto antincendio, ndr) il Datore di Lavoro debba tenere nella dovuta considerazione le reali capacità e condizioni dei lavoratori che saranno destinatari di tali impegni. Infine, i lavoratori designati alla lotta antincendio non possono rifiutare la nomina, se non per gravi e giustificati motivi.
I Compiti dell’Addetto Antincendio
Ricordiamo che la lotta antincendio passa per una formazione anticendio a cui il lavoratore incaricato ha diritto per legge. Il corso è diverso a seconda del livello di rischio presente in azienda (basso, medio o alto), ma in generale, tende ad inculcare nei discenti nozioni di base sull’incendio e la sua prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio, accompagnate da un’esercitazione pratica finale.
Acquisito il giusto grado di consapevolezza e di abilità, il lavoratore dovrà far fronte ai compiti che l’incarico porta con sé. A cominciare dalla prevenzione: l’addetto può e deve svolgere questo tipo di attività, verificando le situazioni che si instaurano durante il suo turno lavorativo, agendo direttamente anche sul comportamento dei propri colleghi di lavoro.
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Vediamo, ora, i suoi compiti “operativi”.
Durante la normale attività lavorativa:
- il controllo e la verifica dell’integrità sulle attrezzature antincendio presenti nel luogo di lavoro;
Durante un’emergenza:
- una volta avvisato dell’emergenza in atto deve subito recarsi sul posto e valutare l’entità dell’emergenza;
- se l’emergenza è di lieve entità, controllabile mediante l’uso di estintori, per esempio, deve adoperarsi per far rientrare la situazione;
- nel caso in cui egli non riesca a controllare l’evento deve dare immediatamente inizio alla procedura di evacuazione, attivando il dispositivo acustico per la segnalazione di allarme o dando istruzioni ad altri per agire in merito;
- avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza (di solito il centralino) chiedendo di allertare i soccorsi esterni;
- agire su valvole e interruttori per inibire il flusso di gas pericolosi e/o corrente elettrica;
- isolare il luogo in cui sta avvenendo l’emergenza, assicurandosi dell’effettiva chiusura delle porte tagliafuoco;
- aiutare le persone presenti ad evacuare, in special modo, uno o più addetti devono occuparsi delle persone con visibilità o mobilità ridotta e assicurarsi che tutti raggiungano il punto di ritrovo;
- verificare l’effettivo abbandono di tutti i locali, chiudendo a chiave le porte dietro di sé;
- fare l’appello del personale, per accertarsi che tutti siano giunti al punto di ritrovo, in caso negativo iniziare le ricerche e informare i soccorsi esterni;
- supportare i soccorsi esterni dando le informazioni del caso;
- segnalare la fine dell’emergenza quando la situazione di pericolo è cessata;
- chiedere la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell’attività, in seguito agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti e dei fabbricati.
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La Prova di Evacuazione è un obbligo introdotto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che evidenzia le modalità ed i tempi in cui deve essere effettuata la prova di evacuazione. Successivamente, l’Art. 18 del
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