Medico Competente

Specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Il medico competente è colui che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall’art.38 del D.lgs 81/08) collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

A tal fine partecipa alla riunione periodica come definito all’art.35 del D.lgs 81/08.

Nomina del Medico Competente

Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro (art.2 D.lgs 81/08) e svolge la propria opera in qualità di:

  1. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  2. libero professionista;
  3. dipendente del datore di lavoro

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 definisce quali sono i compiti  che deve svolgere il medico competente di una azienda e come deve svolgerli, ma non chiarisce se sia sempre necessario nominare un medico competente oppure se sia necessario nominarlo esclusivamente nelle attività lavorative che presentino particolari rischi e richiedano l’attuazione della sorveglianza sanitaria.

Oggi, salvo rare eccezioni, l’autorità competente ritiene che il medico competente debba sempre essere nominato facendo riferimento all’art 25 del D.lgs 81/08 ma anche al fatto che difficilmente esistono aziende in cui non sussista almeno uno dei rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria  (uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, movimentazione manuale di carichi, esposizione a sostanze pericolose).

La mancata nomina medico competente da parte del datore di lavoro o del preposto, dove le condizioni la rendono obbligatoria, è punita con sanzioni amministrative e penali come l’arresto con condanne dai tre ai sei mesi di reclusione oppure un’ammenda che può arrivare a 10.000 €.

Cosa fa il medico competente?

Come indicato nell’Art 25 D.lgs 81/08, il medico competente:

  1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
  2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (…);
  3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (…)

Quindi: il medico competente collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi a diversi livelli, anche attraverso la sorveglianza sanitaria se necessaria, ma non esclusivamente con essa.

Nelle aziende con rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:
il medico competente provvede ad attuarla in conformità con l’art. 41 del D.lgs 81/08 e a trasmettere ai servizi competenti (ASL, Regione, INAIL), entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni dei lavoratori ad essa sottoposti ( l’art.40 D.lgs 81/08);

Nelle aziende senza rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:
il medico competente collabora su più piani e in diversi modi  alla valutazione del rischio in ragione delle sue competenze specifiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Nello specifico, il D.Lgs 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria debba essere attuata dal Medico Competente secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

La sorveglianza sanitaria comprende le visite mediche periodiche, preventive, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro, in fase preassuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro.

Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore (art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229).

La definizione del piano sanitario aziendale è effettuata autonomamente dal medico competente, e si affidata perciò totalmente alla professionalità di quest’ultimo.
Per la periodicità con la quale effettuare i controlli, il medico competente tiene conto dell’iter della malattia professionale di cui si occupa e dei fattori economici ed organizzativi dell’azienda.

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