L’Istat ha introdotto la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituendo la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. Questa revisione rappresenta un passo importante per l’aggiornamento delle attività economiche, con implicazioni dirette sugli adempimenti sia statistici che amministrativi per imprese e
Leggi tutto →Preposto
Definizione di Preposto
Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute, esercitando un funzionale potere di iniziativa. Naturalmente, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici che gli derivano dalla natura dell’incarico che gli è stato conferito. Questa, in sintesi, la definizione di preposto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08.
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Pertanto, pur non essendo un dirigente, il preposto ha la responsabilità di sovrintendere, almeno in parte, alle lavorazioni e questo gli fa assumere una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che da lui ricevono istruzioni operative. Volendo sintetizzare, possiamo affermare che il preposto non ha il compito di adottare misure di prevenzione, ma quello di adoperarsi per l’applicazione di quelle che sono state predisposte da terze persone, operando con le proprie direttive, allo scopo di far rispettare le cautele previste.
Quanto sopra esposto porta ad un’altra considerazione: esercitando il controllo sulla corretta applicazione delle procedure e delle disposizioni aziendali, il preposto assume anche un ruolo di primo piano nella verifica di funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
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Gli Obblighi del Preposto
L’incarico prevede una serie di obblighi in capo al lavoratore che ricopre questo ruolo:
- sovrintendere e vigilare affinché i singoli lavoratori rispettino gli obblighi di legge, le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le istruzioni d’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Il Preposto di Fatto
Degno di nota è il cosiddetto “preposto di fatto”: colui che anche senza incarico ufficiale ricopre un ruolo gerarchicamente riconducibile al preposto viene considerato tale dalla moderna giurisprudenza che, in caso di incidente, (secondo il principio di effettività) ascrive al soggetto tutte le imputazioni derivanti dalla sua posizione di garanzia nei confronti degli altri lavoratori.
Secondo la Cassazione, infatti, si è in presenza di una condizione di preposto di fatto, quando il lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini e che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”. Anche per questa figura, come del resto per tutti gli “attori” operanti sulla scena della sicurezza sul lavoro all’interno di un’azienda, la legislazione prescrive una specifica formazione.
Il percorso formativo è dettato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dalle prescrizioni scaturite dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ed ha una durata di 8 ore. Seguendo il preponderante concetto della “lifelong learnig” che, ormai, permea la moderna concezione della formazione in Europa, è inoltre previsto che il preposto aggiorni la sua formazione ogni 5 anni.
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