La Valutazione Rischio Chimico viene svolta individuando tutti gli agenti chimici in uso in una attività lavorativa, e prosegue con la valutazione dell’eventuale rischio per la Salute e Sicurezza causato dalle sostanze chimiche a cui sono esposti i lavoratori.
L’effettuazione della Valutazione del Rischio Chimico, disciplinata dall’art. 223 del D.Lgs. 81/08, è obbligatoria per il Datore di Lavoro di aziende con presenza ed utilizzo di sostanze e prodotti chimici; la valutazione va ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR).
Il datore di lavoro procede all’identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati e valuta se possono generare per i lavoratori un rischio per la salute e sicurezza.
Contenuti della Valutazione Rischio Chimico
La prima risorsa per una veloce valutazione dell’eventuale pericolosità di una sostanza o prodotto chimico è l’etichettatura, aggiornata dal Regolamento Europeo (CLP) in vigore dal 1 Giugno 2015, che attraverso 9 diversi pittogrammi di pericolo, specifica il rischio associato all’esposizione di agenti chimici.
La valutazione rischio chimico si suddivide in “valutazione preliminare” e “valutazione approfondita”.
La “valutazione preliminare” consiste in:
- analisi mirata del ciclo produttivo ed identificazione degli agenti chimici pericolosi attraverso la consultazione delle schede di sicurezza dei prodotti e delle etichette presenti sui contenitori
- calcolo delle quantità impiegate e delle condizioni d’uso di ogni singolo agente chimico
- valutazione delle operazioni con rischio di esposizione: frequenza, durata, tipo di esposizione (inalatoria, cutanea)
- stima quali-quantitativa dell’entità di esposizione
- documentazione sui metodi di valutazione adottati
Se dalla valutazione il rischio è basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, il datore di lavoro può concludere l’indagine, fermo restando l’obbligo di adottare opportune misure di prevenzione e protezione.
In caso contrario si deve effettuare la “valutazione approfondita” che consiste in:
- individuazione, programmazione ed attuazione di interventi specifici di prevenzione
- eventuale misura quantitativa dell’esposizione (presenza di agentu chimici aerodispersi), effettuata dopo le operazioni di prevenzione
- valutazione del rischio residuo e conseguenti provvedimenti in merito alla fornitura di DPI, alla sorveglianza sanitaria ed alle azioni da predisporre in merito alle possibili emergenze
- documentazione sui metodi di valutazione adottati