Di seguito, la tabella con gli Aggiornamenti per i Corsi sulla Sicurezza sul Lavoro. Ultimo aggiornamento tabella: Febbraio 2021 Nome del Corso Durata Validità e aggiornamenti Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro) 16/32/48 ENTRO 5 anni (si
Leggi tutto →Dirigente alla Sicurezza
Definizione di Dirigente
Nel Diritto, il dirigente è: “quel lavoratore dipendente a cui viene affidato il compito di dirigere un’azienda, un ente pubblico o una parte di essi. E’ un soggetto dotato di autonomia decisionale, al fine di consentirgli la direzione sia delle persone che si trovano in posizione apicale all’interno della struttura, sia di un suo ambito preciso (unità produttiva, zona, settore, area, specifica funzione).”
Premesso che “l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli”, come stabilito dalla Corte di Cassazione, nella moderna concezione giuslavoristica vige l’importante principio dell’effettività.
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Questo fondamentale principio stabilisce, di fatto, che per il diritto penale del lavoro il dirigente non è quel soggetto che opera sulla base di un contratto di lavoro subordinato con la specifica qualifica di dirigente, ma colui che, di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli ricoperti da chi possiede la qualifica da dirigente.
Per contro, il dirigente formalmente investito di tale carica che non gestisce lavoratori e non esercita un effettivo potere dirigenziale e organizzativo, in senso proprio, non è considerato tale dal diritto penale del lavoro.
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Nomina del Dirigente
La nomina del dirigente alla sicurezza è bene sia formalizzata con opportuna delega di funzioni, ad opera del datore di lavoro. L’art 16 del D. Lgs. 81/08 specifica quali caratteristiche deve possedere la delega, per poter essere considerata valida:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Il documento, poi, deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità. In ogni caso la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo viene considerato assolto nel caso in cui venga adottato ed efficacemente attuato un SGSSL.
La Formazione del Dirigente
La formazione del dirigente alla sicurezza, come per qualunque altro lavoratore, deve essere adatta al ruolo ricoperto.
Il possesso di specifici titoli di studio riguardanti la materia, in questo caso, è sicuramente auspicabile vista la complessità della materia. Anche la pregressa esperienza nello specifico settore e/o precedenti mansioni nello stesso ambito dovranno essere oggetto di attenzione da parte del datore di lavoro, al momento di operare la scelta del soggetto.
A seguire la formazione e l’aggiornamento che la legge prevede per i dirigenti, ossia i dettami scaturiti dall’Accordo Stato – Regioni del dicembre 2011:
- FORMAZIONE
- presenza di un soggetto formatore (l’accordo non pone vincoli);
- docente in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo del 6 marzo 2013;
- valutazione dell’apprendimento per mezzo di colloquio o test;
- n. massimo di partecipanti stabilito in 35 unità;
- possibilità di seguire il corso in modalità E-learning.
- AGGIORNAMENTO (quinquennale)
- presenza di un soggetto formatore (l’accordo non pone vincoli);
- docente in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo del 6 marzo 2013;
- non è previsto l’obbligo di valutazione dell’apprendimento;
- n. massimo di partecipanti stabilito in 35 unità;
- possibilità di seguire il corso in modalità E-learning;
- possibilità di ottenere il 50% dei crediti necessari con la partecipazione a convegni e seminari.