Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro
Nomina del Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro
La nomina del dirigente alla sicurezza è bene sia formalizzata con opportuna delega di funzioni, ad opera del datore di lavoro. L’art 16 del D. Lgs. 81/08 specifica quali caratteristiche deve possedere la delega, per poter essere considerata valida:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Il documento, poi, deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità. In ogni caso la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo viene considerato assolto nel caso in cui venga adottato ed efficacemente attuato un SGSSL.
La Formazione del Dirigente
La formazione del dirigente alla sicurezza, come per qualunque altro lavoratore, deve essere adatta al ruolo ricoperto.
Il possesso di specifici titoli di studio riguardanti la materia, in questo caso, è sicuramente auspicabile vista la complessità della materia. Anche la pregressa esperienza nello specifico settore e/o precedenti mansioni nello stesso ambito dovranno essere oggetto di attenzione da parte del datore di lavoro, al momento di operare la scelta del soggetto.
A seguire la formazione e l’aggiornamento che la legge prevede per i dirigenti, ossia i dettami scaturiti dall’Accordo Stato – Regioni del dicembre 2011:
FORMAZIONE
- presenza di un soggetto formatore (l’accordo non pone vincoli);
- docente in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo del 6 marzo 2013;
- valutazione dell’apprendimento per mezzo di colloquio o test;
- n. massimo di partecipanti stabilito in 35 unità;
- possibilità di seguire il corso in modalità E-learning.
AGGIORNAMENTO (quinquennale)
- presenza di un soggetto formatore (l’accordo non pone vincoli);
- docente in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo del 6 marzo 2013;
- non è previsto l’obbligo di valutazione dell’apprendimento;
- n. massimo di partecipanti stabilito in 35 unità;
- possibilità di seguire il corso in modalità E-learning;
- possibilità di ottenere il 50% dei crediti necessari con la partecipazione a convegni e seminari.
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