La Verifica Messa a Terra è un controllo periodico stabilito d’obbligo dal DPR 462/01, che richiede a tutti i Datori di Lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda, di far eseguire la verifica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.
Precedentemente al DPR 462/01, era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica e delle ASL le successive verifiche periodiche, mentre con l’introduzione del DPR 462/01 dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.
La verifica messa a terra può essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
La mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc… in fase di attività di vigilanza. Per questo motivo, il datore di lavoro deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Quali impianti sono soggetti alla Verifica Messa a Terra?
Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:
- impianti elettrici di messa a terra
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Sono soggetti alle verifiche ogni 2 anni gli impianti di cui al DPR 462/01, installati:
- nei cantieri
- in locali adibiti ad uso medico e simili (ad es. estetisti, veterinari, ecc…)
- in luoghi a maggior rischio in caso di incendio (ad es. discoteche, cinema, alberghi, tutte la altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, edifici con strutture portanti in legno e comunque tutti gli edifici classificati come tali nel progetto degli impianti elettrici)
- in luoghi con pericolo di esplosione (ad es. centrali termiche a gas, grandi luoghi di lavoro e/o depositi di materiali che presentano rischi di esplosione)
Sono soggetti alle verifiche periodiche ogni 5 anni tutti gli impianti, soggetti al DPR 462/01, installati in luoghi diversi da quelli con periodicità biennale.