RSPP

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura prevista dall’ordinamento giuridico italiano inerente alla sicurezza sul lavoro e normata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il D. Lgs. 81/08 stesso definisce l’RSPP come la persona che possiede capacità e requisiti professionali conformi all’articolo 32 del decreto stesso, che gli permettono di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Inoltre, il RSPP risponde al Datore di Lavoro, da cui è designato. Vale la pena ricordare che la nomina del RSPP è uno dei compiti non delegabili che fanno capo al Datore di Lavoro.
Ci troviamo in presenza di un soggetto che può essere interno all’azienda o unità produttiva, un professionista proveniente dall’esterno o, in alcuni e specifici casi, il datore di lavoro stesso (art. 34, comma 1 ed allegato II del D. Lgs. 81/2008). Per dovere di precisione è bene ricordare che l’art. 31 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 6, elenca i casi in cui è obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, così come interno deve essere il RSPP.

Compiti del RSPP

Il RSPP è il “consulente” interno del Datore di Lavoro.
L’incarico di RSPP comprende una serie di responsabilità tecniche e operative. Di seguito i compiti essenziali sintetizzati in modo pratico:

  • Collaborazione alla stesura del DVR; lavora con il Datore di Lavoro, l’RLS e il Medico Competente per predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Individuazione e valutazione dei rischi; analizza i fattori di rischio, valuta probabilità e gravità e definisce le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
  • Elaborazione e implementazione delle misure preventive; progetta le misure preventive e protettive previste dall’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e ne segue l’attuazione e i controlli.
  • Redazione di procedure operative; sviluppa procedure di sicurezza specifiche per le attività aziendali (procedure operative, istruzioni di lavoro, piani di emergenza).
  • Programmi di informazione e formazione; propone e coordina i piani di informazione e formazione per i lavoratori e per i responsabili aziendali.
  • Partecipazione alle consultazioni; prende parte alle consultazioni aziendali e alla riunione periodica ex art. 35 per la tutela della salute e sicurezza.
  • Informazione ai lavoratori; assicura che le informazioni previste dall’art. 36 siano fornite ai lavoratori in modo chiaro e documentato.

Come per gli altri componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione anche per l’RSPP vige l’obbligo del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

La formazione del RSPP

Il requisito minimo di titolo di studio per accedere all’incarico non può essere inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Il possesso del titolo va integrato con la frequenza dei percorsi formativi obbligatori previsti per la figura RSPP (moduli A, B e C), secondo le indicazioni minime stabilite dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

Alcune classi di laurea o titoli universitari possono esonerare dalla frequenza totale o parziale di specifici moduli: le esenzioni sono individuate dall’allegato tecnico pertinente (nel precedente Accordo 2016 erano elencate in Allegato A; il 2025 unifica e aggiorna i riferimenti — verifica sempre l’allegato applicabile al corso).

Contenuti minimi e requisiti dei docenti

I contenuti dei corsi seguono i dettami dell’Accordo Stato-Regioni 2025: moduli teorici, esercitazioni pratiche e strumenti di verifica. L’Accordo specifica anche i requisiti minimi che devono possedere i docenti/formatori (titoli, esperienza professionale e competenze didattiche), richiamando i decreti e le linee guida nazionali vigenti in materia.

In particolare, il riferimento normativo ai requisiti dei docenti (Decreto del Ministro del Lavoro e della Salute 6 marzo 2013 e relative integrazioni) resta valido laddove richiamato; il nuovo Accordo 2025 articola i criteri pratici per la qualificazione dei soggetti erogatori e delle figure formative coinvolte.

Enti formatori e responsabilità

L’Accordo 2016 individuava gli enti formatori abilitati e le relative responsabilità: il 2025 conferma l’esigenza di individuare soggetti qualificati e introduce criteri più stringenti e uniformi per i percorsi riconosciuti su tutto il territorio nazionale. Le Regioni mantengono la facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli sul proprio territorio.

FAQ rapide

Il diploma è sempre sufficiente per essere RSPP?
Il diploma di istruzione secondaria superiore è il requisito minimo, ma è obbligatoria la frequenza dei percorsi formativi (A+B+C) previsti per RSPP. Alcune lauree possono consentire esenzioni parziali: verifica l’allegato tecnico applicabile.
L’Accordo 2016 è ancora valido?
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 sostituisce e armonizza i precedenti Accordi (2011, 2012, 2016). Alcuni dettagli pratici e allegati potrebbero richiedere specifiche verifiche: è buona prassi consultare il testo ufficiale e le circolari regionali.

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