RLS
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nomina/Elezione del RLS
Alla contrattazione collettiva nazionale viene demandato il compito di stabilire le modalità di designazione o elezione del RLS, il numero, gli strumenti necessari per espletare la funzione e il tempo di lavoro retribuito.
A prescindere da quanto sopraesposto, la norma prevede anche un numero minimo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, così suddivisi:
a) aziende o unità produttive che impiegano sino a 200 lavoratori: un rappresentante;
b) aziende o unità produttive che impiegano da 201 a 1.000 lavoratori: tre rappresentanti;
c) aziende o unità produttive che impiegano più di 1.000 lavoratori: sei rappresentanti.
La legge, però, prevede delle eccezioni, situazioni in cui la nomina o l’elezione del RLS non sono previste:
- i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,
- i coltivatori diretti del fondo,
- i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
- gli artigiani,
- i piccoli commercianti.
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in caso di nuova nomina o designazione, devono essere trasmessi in via telematica all’INAIL, a cura del Datore di Lavoro o del Dirigente (articolo 18, lettera aa) del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del D. Lgs. 106/2009).
Se non si riesce a procedere con l’elezione o la designazione, per mancanza di candidati per esempio, il RLS viene individuato per più aziende nell’ambito territoriale o nel comparto produttivo, seguendo i dettami dell’articolo 48 del D. Lgs. 81/08; salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La prassi prevede che i lavoratori comunichino al Datore di Lavoro la mancata elezione del RLS; questi ne darà comunicazione all’ Organismo Paritetico perché possa procedere con l’assegnazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
La formazione del RLS
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 37, comma 10 del D. Lgs. 81/08)
Il comma successivo delega alla contrattazione collettiva nazionale il compito di stabilire le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia, al contempo elenca una serie di contenuti minimi da osservare. Sempre il comma 11 stabilisce anche che la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, seguite da una verifica dell’apprendimento.
Per le aziende del settore chimico si parla di RLSSA (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente) la cui formazione è integrata da un modulo ambientale di 8 ore rispetto a quella del RLS, ammontando quindi a un totale di 40 ore.
Per quanto concerne l’aggiornamento RLS, la norma, prevede un minimo di 4 ore annue per gli RLS operanti in imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori. Mentre chi opera in imprese di dimensioni più grandi deve affrontare un percorso didattico di 8 ore, anche queste da spalmare nell’arco dell’anno.
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