La Prova di Evacuazione è un obbligo introdotto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che evidenzia le modalità ed i tempi in cui deve essere effettuata la prova di evacuazione.

Successivamente, l’Art. 18 del D.Lgs. 81/08 ha sottolineato che il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le misure per la gestione del rischio in caso di emergenza e per la tutela dei lavoratori in caso di grave e imminente pericolo, affinché possano abbandonare il posto di lavoro in sicurezza.

E’ necessario quindi attuare un piano di emergenza aziendale in cui la prova di evacuazione è parte integrante, utile anche per valutare in fase preventiva tutti i comportamenti da attuare per una completa e sicura evacuazione delle persone, qualora si verifichi una situazione di pericolo imminente.

La prova di evacuazione si concretizza in una esercitazione, con lo scopo di far uscire dal fabbricato tutti gli occupanti, utilizzando le normali vie di esodo della struttura.

 

Ogni quanto deve essere effettuata la Prova di Evacuazione?

Nelle aziende in cui ricorre l‘obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi (art.5), deve essere effettuata almeno una volta l’anno (L’Allegato VII del D.M. 10/03/98, al punto 7.4).

Come deve essere svolta la Prova di Evacuazione?

Le modalità di esecuzione della prova di evacuazione vengono dettagliate nell’Allegato VII del D.M. 10/03/98, al punto 7.4:

a) nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni la prova di evacuazione deve semplicemente coinvolgere il personale nel:

  1. percorrere le vie di uscita;
  2. identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
  3. identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
  4. identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento

In questi luoghi:

  • l’allarme non viene dato ai Vigili del Fuoco;
  • viene coinvolto tutto il personale della struttura ma possono non partecipare quei lavoratori la cui presenza è essenziale ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro;
  • se ritenuto opportuno, può prendere parte della prova di evacuazione anche il pubblico presente nella struttura.

 

b) nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni la prova di evacuazione:

  • non deve coinvolgere simultaneamente l’intero luogo di lavoro. In queste realtà industriali si procede con l’evacuazione da ogni specifica area di lavoro, finché  tutti i lavoratori delle diverse aree raggiungono un punto che può garantire di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro;
  • viene dato incarico ad addetti opportunamente informati/formati, di controllare l’andamento dell’esercitazione e riferirne le eventuali problematiche al datore di lavoro.

Inoltre nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni deve essere messa in atto una successiva prova di evacuazione se:

  • l’esercitazione ha rilevato carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
  • si è verificato un incremento del numero dei lavoratori;
  • sono stati effettuati lavori strutturali che hanno modificato le vie di esodo.

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