Coordinatore della Sicurezza: chi è? Che compiti ha?

Il compito del Coordinatore della Sicurezza è prevenire i rischi all’interno dei cantieri edili; questa figura svolge un ruolo intermedio tra il committente ed il progettista. Il coordinatore della sicurezza deve pianificare, organizzare e gestire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro dei cantieri sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.
 

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Chi è il Coordinatore della Sicurezza?

Il Coordinatore della Sicurezza è una figura fondamentale nei cantieri edili (temporanei o mobili). Si tratta di un professionista che, su incarico del committente o del responsabile dei lavori, ha il compito di coordinare le imprese impegnate nei lavori allo scopo di ridurre o comunque prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Coordinatore per la Sicurezza svolge due funzioni:

  • in fase di progettazione ha il compito di redigere il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
  • in fase di esecuzione deve invece monitorare l’andamento del progetto, assicurandosi che sia l’azienda che i lavoratori dipendenti stiano effettivamente applicando le regole previste nel piano di coordinamento per la sicurezza.

Le suddette funzioni possono anche essere svolte anche da due professionisti diversi.

coordinatore della sicurezza

Coordinatore della Sicurezza e RSPP: qual è la differenza?

Un’altra figura necessaria per assicurare un ambiente di lavoro sicuro è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il cui compito è quello di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e prevenire le situazioni che potrebbero essere rischiose e/o pericolose, avvalendosi anche delle competenze di altre figure professionali.

L’RSPP deve redigere insieme al datore di lavoro, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, il Documento Valutazione dei Rischi (DVR), in cui sono riportati tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e i relativi processi di prevenzione e protezione. Inoltre, l’RSPP dovrà occuparsi della formazione dei lavoratori, fornendo loro tutte le conoscenze utili per la salvaguardia della loro salute e sicurezza, preparare un piano di emergenza ed organizzare periodicamente delle riunioni di aggiornamento.

Ciò premesso, tra il Coordinatore per la sicurezza e la figura del RSPP ci sono le seguenti differenze:

  • il RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve essere sempre nominato, a prescindere di quale sia il settore di riferimento cui l’azienda opera. Inoltre, per ricoprire tale ruolo basta il diploma di istruzione secondaria e un’adeguata formazione seguita da un aggiornamento periodico;
  • il Coordinatore per la Sicurezza è una figura obbligatoria solo in caso di cantieri edili e deve necessariamente possedere un titolo di studio affine al settore in cui si troverà ad operare (come ad esempio la laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agrarie oppure il diploma di geometra o di perito tecnico).

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Una volta nominato, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:

  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento: un documento obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici che svolgono lavori pubblici o privati. Il PSC analizza gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nella redazione del documento, il CSP deve prestare attenzione anche ad eventuali rischi che derivano da interferenze lavorative. La legge punisce l’omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro;
  • predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Tali compiti devono essere attuati durante la progettazione dell’opera e prima della richiesta di presentazione delle offerte di appalto.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è nominato nel momento in cui in cantiere sono presenti più imprese esecutrici anche se non contemporaneamente. Il CSE ha il compito di seguire il corretto andamento dei lavori, quindi vigila e controlla il cantiere allo scopo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inadempienze.

Più in particolare, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione deve:

  • verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi osservino e applichino scrupolosamente le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
  • controllare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
  • adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di lavoro;
  • segnalare al committente e al responsabile dei lavori eventuali inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui, senza fornire una valida motivazione, non si adotti alcun provvedimento in merito, allora il CSE deve comunicare l’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere le operazioni di lavoro in caso di pericolo grave e imminente fino a quando non vengano effettuati le opportune e gli adeguamenti necessari.

CSP e CSE: quali sono i requisiti necessari?

Per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) o in fase di esecuzione (CSE), è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • laurea magistrale in ingegneria, architettura o geologia unitamente all’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno. In caso di laurea triennale, è necessaria un’esperienza lavorativa di almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte del datore di lavoro comprovante l’esperienza nel settore delle costruzioni di almeno tre anni.

La Formazione e l’Aggiornamento del Coordinatore per la Sicurezza

Il Coordinatore per la Sicurezza è una figura indispensabile in quanto ha il compito di gestire l’organizzazione, la logistica e i rischi all’interno di un cantiere. Per questa ragione chi aspira a ricoprire un ruolo del genere è tenuto a seguire il corso di formazione – della durata complessiva di 120 ore – al fine di acquisire le conoscenze necessarie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante il corso, si apprendono:

  • l’analisi dei rischi, le norme di buona tecnica e i criteri per l’organizzazione del cantiere;
  • le metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC), dei piani operativi per la sicurezza (POS), piani sostitutivi della sicurezza (PSS), ecc.

Una volta ottenuto l’attestato valido ai sensi della normativa vigente, ogni 5 anni è necessario seguire un corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza, della durata complessiva di 40 ore per mantenere la qualifica e migliorare le competenze acquisite in materia.

Qualora non vengano completate né la formazione né l’aggiornamento, non si può svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

In particolare, l’aggiornamento solitamente articola in diversi moduli così suddivisi:

  • Modulo 1: dedicato alla normativa: durante il corso si studia il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, la responsabilità civile, penale e amministrativa, la tutela assicurativa, ecc.;
  • Modulo 2: dedicato all’analisi del rischio e del pericolo: infortuni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.;
  • Modulo 3: dedicato al documento valutazione rischi (DVR), al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), al piano operativo di sicurezza (PSO), ecc.;
  • Modulo 4: dedicato alle lavorazioni particolari: scavi, demolizioni, lavori in quota, ecc.;
  • Modulo 5: dedicato ai rischi specifici: agenti chimici, biologici e cancerogeni, rischio elettrico, esposizione al rumore e alle vibrazioni, ecc.

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