Il compito del Coordinatore della Sicurezza è prevenire i rischi all’interno dei cantieri edili; questa figura svolge un ruolo intermedio tra il committente ed il progettista. Il coordinatore della sicurezza deve pianificare, organizzare e gestire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro dei cantieri sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.

Chi è il Coordinatore della Sicurezza?

Il Coordinatore della Sicurezza è una figura fondamentale nei cantieri edili (temporanei o mobili). Si tratta di un professionista che, su incarico del committente o del responsabile dei lavori, ha il compito di coordinare le imprese impegnate nei lavori allo scopo di ridurre o comunque prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Coordinatore per la Sicurezza svolge due funzioni:

  • in fase di progettazione ha il compito di redigere il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
  • in fase di esecuzione deve invece monitorare l’andamento del progetto, assicurandosi che sia l’azienda che i lavoratori dipendenti stiano effettivamente applicando le regole previste nel piano di coordinamento per la sicurezza.

Le suddette funzioni possono anche essere svolte anche da due professionisti diversi.

Coordinatore della Sicurezza e RSPP: qual è la differenza?

Un’altra figura necessaria per assicurare un ambiente di lavoro sicuro è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il cui compito è quello di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e prevenire le situazioni che potrebbero essere rischiose e/o pericolose, avvalendosi anche delle competenze di altre figure professionali.

L’RSPP deve redigere insieme al datore di lavoro, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, il Documento Valutazione dei Rischi (DVR), in cui sono riportati tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e i relativi processi di prevenzione e protezione. Inoltre, l’RSPP dovrà occuparsi della formazione dei lavoratori, fornendo loro tutte le conoscenze utili per la salvaguardia della loro salute e sicurezza, preparare un piano di emergenza ed organizzare periodicamente delle riunioni di aggiornamento.

Ciò premesso, tra il Coordinatore per la sicurezza e la figura del RSPP ci sono le seguenti differenze:

  • il RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve essere sempre nominato, a prescindere di quale sia il settore di riferimento cui l’azienda opera. Inoltre, per ricoprire tale ruolo basta il diploma di istruzione secondaria e un’adeguata formazione seguita da un aggiornamento periodico;
  • il Coordinatore per la Sicurezza è una figura obbligatoria solo in caso di cantieri edili e deve necessariamente possedere un titolo di studio affine al settore in cui si troverà ad operare (come ad esempio la laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agrarie oppure il diploma di geometra o di perito tecnico).

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Una volta nominato, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:

  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento: un documento obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici che svolgono lavori pubblici o privati. Il PSC analizza gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nella redazione del documento, il CSP deve prestare attenzione anche ad eventuali rischi che derivano da interferenze lavorative. La legge punisce l’omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro;
  • predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Tali compiti devono essere attuati durante la progettazione dell’opera e prima della richiesta di presentazione delle offerte di appalto.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è nominato nel momento in cui in cantiere sono presenti più imprese esecutrici anche se non contemporaneamente. Il CSE ha il compito di seguire il corretto andamento dei lavori, quindi vigila e controlla il cantiere allo scopo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inadempienze.

Più in particolare, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione deve:

  • verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi osservino e applichino scrupolosamente le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
  • controllare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
  • adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di lavoro;
  • segnalare al committente e al responsabile dei lavori eventuali inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui, senza fornire una valida motivazione, non si adotti alcun provvedimento in merito, allora il CSE deve comunicare l’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere le operazioni di lavoro in caso di pericolo grave e imminente fino a quando non vengano effettuati le opportune e gli adeguamenti necessari.

CSP e CSE: quali sono i requisiti necessari?

Per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) o in fase di esecuzione (CSE), è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • laurea magistrale in ingegneria, architettura o geologia unitamente all’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno. In caso di laurea triennale, è necessaria un’esperienza lavorativa di almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte del datore di lavoro comprovante l’esperienza nel settore delle costruzioni di almeno tre anni.

La Formazione e l’Aggiornamento del Coordinatore per la Sicurezza

Il Coordinatore per la Sicurezza è una figura indispensabile in quanto ha il compito di gestire l’organizzazione, la logistica e i rischi all’interno di un cantiere. Per questa ragione chi aspira a ricoprire un ruolo del genere è tenuto a seguire il corso di formazione – della durata complessiva di 120 ore – al fine di acquisire le conoscenze necessarie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante il corso, si apprendono:

  • l’analisi dei rischi, le norme di buona tecnica e i criteri per l’organizzazione del cantiere;
  • le metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC), dei piani operativi per la sicurezza (POS), piani sostitutivi della sicurezza (PSS), ecc.

Una volta ottenuto l’attestato valido ai sensi della normativa vigente, ogni 5 anni è necessario seguire un corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza, della durata complessiva di 40 ore per mantenere la qualifica e migliorare le competenze acquisite in materia.

Qualora non vengano completate né la formazione né l’aggiornamento, non si può svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

In particolare, l’aggiornamento solitamente articola in diversi moduli così suddivisi:

  • Modulo 1: dedicato alla normativa: durante il corso si studia il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, la responsabilità civile, penale e amministrativa, la tutela assicurativa, ecc.;
  • Modulo 2: dedicato all’analisi del rischio e del pericolo: infortuni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.;
  • Modulo 3: dedicato al documento valutazione rischi (DVR), al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), al piano operativo di sicurezza (PSO), ecc.;
  • Modulo 4: dedicato alle lavorazioni particolari: scavi, demolizioni, lavori in quota, ecc.;
  • Modulo 5: dedicato ai rischi specifici: agenti chimici, biologici e cancerogeni, rischio elettrico, esposizione al rumore e alle vibrazioni, ecc.

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