SPP: Servizio di prevenzione e protezione

Uno degli aspetti più importanti nell’ambito della sicurezza sul lavoro è l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Le attività tipiche dell’SPP possono essere svolte da un apposito gruppo di persone oppure, salvo eccezioni, direttamente dal Datore di Lavoro. In ogni caso è importante seguire uno specifico corso di formazione focalizzato sui rischi e sui i pericoli presenti nell’ambiente di lavoro, nonché sulle misure di prevenzione e protezione necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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Cosa si intende per SPP?

servizio di prevenzione e protezione spp

Man holding blue helmet close up. Construction man worker with office and people in background. Close up of a construction worker’s hand holding working helmet.

Come già anticipato in premessa, con la sigla SPP si intende il Servizio di Prevenzione e Protezione. Si tratta di un gruppo di persone (anche esterne all’azienda) che, insieme al Datore di Lavoro, si impegnano nella gestione della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

SPP: è obbligatorio?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è obbligatorio quando si tratta di:

  • aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto e per quelle con più di 200 dipendenti;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private dove lavorano più di 50 dipendenti.

SPP: da chi è composto?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è solitamente composto dai seguenti soggetti:

  • Datore di Lavoro;
  • Medico Competente per la sorveglianza sanitaria;
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP).

SPP: di cosa di occupa?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge molteplici funzioni. In particolare, L’SSP si occupa di:

  • individuare e valutare i fattori di rischio presenti in azienda;
  • organizzare idonee misure per tutelare i lavoratori;
  • elaborare le procedure di sicurezza da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta;
  • organizzare programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alla riunione periodica e alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività lavorativa, sui pericoli in caso di utilizzo di sostanze pericolose, sulle procedure da seguire per il primo soccorso, ecc.

SPP: la nomina e i requisiti

Il Datore di Lavoro deve nominare i membri che si occuperanno del Servizio di Prevenzione e Protezione conferendo l’incarico a persone:

  • che lavorano nell’azienda;
  • esterne all’azienda.

In base all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08, le capacità ed i requisiti dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Pertanto per svolgere le funzioni proprie del servizio di prevenzione e protezione (SPP) è necessario essere in possesso:

  • del diploma di scuola secondaria superiore;
  • di un attestato di frequenza rilasciato al termine di uno specifico corso di formazione, con verifica finale dell’apprendimento, in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

La formazione deve essere incentrata soprattutto sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri delle figure aziendali, attività degli organi di vigilanza, ecc.

Sono esonerati dal frequentare il corso di formazione coloro che hanno conseguito le lauree nelle seguenti materie:

  • ingegneria civile e ambientale;
  • ingegneria dell’informazione;
  • ingegneria industriale;
  • scienze dell’architettura;
  • scienze e tecniche dell’edilizia;
  • ingegneria della sicurezza.

Coloro che non sono in possesso del titolo di studio possono comunque esercitare le funzioni di SPP se dimostrano di avere svolto una delle funzioni previste dal servizio di prevenzione e protezione per almeno 6 mesi alla data del 13 agosto 2003.

In ogni caso, dopo la formazione è obbligatorio seguire un corso di aggiornamento periodico.

Una formazione specifica deve essere seguita dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale deve conoscere i seguenti aspetti:

  • i rischi specifici esistenti nei settori in cui esercita la propria rappresentanza;
  • la normativa nazionale e comunitaria, sia generale che speciale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le regole dell’attività di rappresentanza;
  • la definizione e i criteri di individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione dei rischi
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • le varie tecniche di comunicazione.

Il datore di lavoro può svolgere le funzioni di SPP?

In base all’art. 34 del D.Lgs. n. 81/08, il Datore di Lavoro può svolgere personalmente, salvo determinate ipotesi, le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione in qualità di RSPP dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a:

  • frequentare uncorso di formazione della durata minima di 16 ore fino a un massimo di 48 ore sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • seguirecorsi di aggiornamento periodici focalizzati sulle competenze e sulle conoscenze maturate in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

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