Registro degli Esposti: che cos’è e quando serve

Il Registro degli Esposti è necessario nel caso in cui nell’azienda siano presenti dei lavoratori esposti al rischio derivante da agenti cancerogeni, mutageni, ecc. Infatti, in questo caso è necessario iscrivere i loro nominativi in questo apposito registro da trasmettere all’INAIL con tutte le informazioni (valori di esposizione, attività svolta, ecc.)

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Tale adempimento è previsto da specifiche norme di legge, sia a livello nazionale che europeo, ed è finalizzato a tutelare i lavoratori, in quanto l’esposizione prolungata può provocare seri danni alla salute. L’INAIL, infatti, svolge le seguenti funzioni:

  • sorveglianza epidemiologica dei tumori occupazionali: attraverso un sistema di monitoraggio dei rischi da esposizione e delle patologie neoplastiche correlate;
  • raccolta dei dati trasmessi dai datori di lavoro e gestione dei flussi informativi per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica.
Il tema dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle conseguenze sulla salute dei lavoratori è molto complesso per le seguenti ragioni:
  • il periodo di tempo tra l’esposizione e l’insorgenza dei sintomi è molto lungo;
  • non è semplice isolare il rischio professionale;
  • è difficile fare anamnesi mediche accurate.

Quindi, ogni lavoratore esposto al rischio deve essere denunciato alle autorità competenti, cioè all’INAIL e all’ASL, in modo da tracciare l’esposizione anche quando si passa da un’azienda all’altra.

rimozione amianto

A partire dal 2017 è disponibile il servizio telematico del registro delle esposizioni, quindi i dati relativi ai lavoratori devono essere inviati solamente online attraverso la procedura dedicata sul portare dell’Istituto utilizzando apposti modelli.

Il registro degli esposti deve essere aggiornato ogni tre anni dall’ultima valutazione e ogni qualvolta si verifichino delle modifiche sostanziali nel processo produttivo.

Naturalmente, prima di compilare il registro, il datore di lavoro deve effettuare un’accurata valutazione del rischio per accertare, in particolare, il grado di esposizione, gli agenti cancerogeni e le possibili misure di prevenzione e protezione da adottare per la salute dei lavoratori.

Cos’è il registro degli esposti?

Il registro degli esposti è un documento il cui scopo è quello di tracciare le esposizioni subite dal lavoratore nel luogo di lavoro, anche nel passaggio tra aziende diverse. Nel registro devono essere riportati i seguenti dati:

  • l’attività svolta dai lavoratori;
  • i lavoratori esposti;
  • i dati relativi agli agenti cancerogeni o mutageni utilizzati;
  • il valore dell’esposizione a tali agenti in termini di intensità, frequenza e durata.

Sia il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) sia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) hanno accesso al registro.

La registrazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni è un importante strumento di prevenzione e non un semplice adempimento formale. A tal riguardo è importante anche il ruolo svolto dalle ASL, sia in termini di informazione e assistenza che di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di legge e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione.

Inoltre, va menzionato il Decreto del Ministero della Salute n. 155/2007 che prevede l’istituzione del Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni, inclusi i modelli e le modalità di tenuta e di trasmissione dei dati.

A livello europeo, invece, possiamo citare la Direttiva 2017/2398 (attuata in Italia con il Decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44) e la Direttiva (UE) 2019/130 che introducono nuovi limiti di esposizione per quanto riguarda determinate sostanze.

Perché è importante?

Come già detto, la tenuta del registro degli esposti è fondamentale per salvaguardare la salute dei lavoratori. Solo in questo modo è possibile acquisite una maggiore consapevolezza verso i rischi correlati alle attività svolte e capire le misure di prevenzione da adottare.

Inoltre, la corretta gestione del registro degli esposti consente alle ASL territorialmente competenti di pianificare l’attività di vigilanza, la formazione e l’aggiornamento delle varie figure professionali.

Infine, la raccolta dei dati dei lavoratori serve, da un lato, a fare una stima della pericolosità delle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni e, dall’altro lato, a capire quali misure preventive adottare.

Tuttavia, l’iscrizione di un lavoratore nel registro degli esposti dovrebbe intendersi temporanea in quanto l’unico obiettivo da perseguire è quello di eliminare o quanto meno ridurre al minimo il rischio di esposizione per tutelare la salute dei lavoratori.

Gli obblighi del datore di lavoro

Secondo la normativa attualmente in vigore, il datore di lavoro deve:

  • compilare Il registro degli esposti con la collaborazione del medico competente. È possibile delegare altre figure alla redazione del registro, ma la responsabilità rimane sempre del datore di lavoro;
  • trasmettere all’INAIL e all’organo di vigilanza territorialmente competente una copia dei registri di esposizione (e delle variazioni eventualmente intervenute) ogni tre anni e tutte le volte che l’Istituto ne faccia richiesta;
  • comunicare all’INAIL la cessazione del rapporto di lavoro: in tal caso, occorre inviare le annotazioni individuali e la cartella sanitaria dandone una copia anche al lavoratore;
  • consegnare all’INAIL il registro e le cartelle sanitarie dei lavoratori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa (entro il termine di 30 giorni);
  • richiedere le annotazioni in caso di assunzione dei lavoratori già esposti al rischio di agenti cancerogeni in altre aziende;
  • mantenere il segreto professionale e la riservatezza dei dati contenuti nei registri di esposizione e nelle cartelle sanitarie.

Modelli da utilizzare per il Registro degli esposti

I modelli di tenuta del registro sono stati definiti dal D.M. n. 155/2007 e sono i seguenti:

  • Modello C626/1: deve riportare le informazioni generali come i dati anagrafici del datore di lavoro, la sintesi delle principali caratteristiche dell’azienda (attività produttiva, agente utilizzato, addetti, ecc.);
  • Modello C626/2: deve riportare sostanzialmente i dati relativi ai lavoratori esposti al rischio, quindi tutte le informazioni riguardanti i dati anagrafici, l’attività svolta, l’agente utilizzato, l’intensità, la frequenza e la durata dell’esposizione. È prevista una pagina per ogni singolo lavoratore;
  • Modello C626/3: utilizzato per comunicare tutte le variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l’azienda (ad esempio, modifica della Ragione Sociale, dell’attività produttiva, della sede territoriale, ecc.);
  • Modello C626/4: (qualora il lavoratore non ne sia in possesso): da utilizzare per richiedere una copia delle “annotazioni individuali” in caso di assunzione di lavoratori che in precedenza sono stati esposti ad agenti cancerogeni presso altra azienda.

Modalità di trasmissione del Registro

A partire dal 2017, la trasmissione dei dati contenuti nei registri di esposizione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio informatizzato SINP (il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) accessibile inserendo le proprie credenziali tramite il sito online del portale istituzionale www.inail.it.
Con l’introduzione del “Registro online” le informazioni contenute sono immediatamente disponibili oltre che all’INAIL anche ai Servizi di prevenzione delle Asl territoriali.

Tempo di conservazione dei dati

I documenti sanitari contenenti i dati dei lavoratori devono essere conservati per un periodo di quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione.

L’importanza della valutazione del rischio

Secondo la normativa attuale, il datore di lavoro ha il compito di effettuare una valutazione dell’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni e, in base ai risultati ottenuti, predisporre le misure di prevenzione e protezione da adottare anche in base alle diverse situazioni lavorative.

Pertanto, il Documento Valutazioni Rischi (DVR) deve riportare:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze cancerogene e l’indicazione dei motivi per i quali sono utilizzate;
  • i quantitativi di sostanze cancerogene o mutagene prodotte o utilizzate;
  • il numero dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni;
  • il grado di esposizione agli agenti cancerogeni e /o mutageni;
  • le misure preventive e protettive e il tipo di dispositivi di protezione individuali utilizzati (DPI)
  • l’indagine svolta per accertare la possibilità di sostituire gli agenti cancerogeni.

Qualora la valutazione abbia evidenziato un rischio per la salute, in quanto il valore di esposizione supera quello previsto per la popolazione generale, i lavoratori esposti devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Quindi il datore di lavoro, su parere del medico competente, deve adottare tutte le misure necessarie per i singoli lavoratori (compreso l’allontanamento dal luogo di lavoro) sulla base degli esami clinici e biologici effettuati e provvedere all’iscrizione dei nominativi nel registro degli esposti.

Quando deve essere aggiornato il Registro degli esposti?

Come già spiegato, la compilazione del registro spetta al datore di lavoro i cui dipendenti siano esposti ad agenti cancerogeni, chimici o mutageni che possono causare un rischio per la salute.

La trasmissione dei dati all’INAIL deve avvenire esclusivamente online attraverso il portale dedicato.

Il registro degli esposti deve essere aggiornato ogni tre anni dall’ultima valutazione e ogni qualvolta si verifichino delle modifiche sostanziali nel processo produttivo (da comunicare all’INAIL e all’organo di vigilanza competente per territorio).

Procedura per le modifiche al Registro

Eventuali modifiche del ciclo produttivo o le variazioni dell’esposizione devono essere annotate nel registro e comunicate all’INAIL (solo le pagine contenenti le modifiche intervenute).

Ogni correzione o rettifica delle informazioni deve mantenere traccia delle informazioni pregresse e qualora fosse necessario stampare un nuovo foglio per le informazioni individuali (modello C 626/2), tale foglio deve essere allegato alla fine del registro.

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