Obbligo DVR: in quali casi è necessario?

Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è un prospetto che illustra i rischi presenti in un ambiente di lavoro (derivanti dai macchinari utilizzati, dalla mansione svolta, da sostanze tossiche, ecc.) e fornisce le indicazioni sulle misure di sicurezza da attuare per prevenire, eliminare o ridurre al più basso valore possibile i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il DVR va conservato sul luogo di lavoro per essere esibito agli organi di controllo.

 

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DVR: per quali aziende è obbligatorio?

L’obbligo di redigere il DVR spetta a tutte le aziende composte anche da un solo dipendente. Le categorie esonerate sono:

  • i liberi professionisti;
  • le ditte individuali;
  • le imprese familiari senza dipendenti;
  • le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti (ad eccezione della Società Semplice e della Società in Nome Collettivo).

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Qual è il contenuto del DVR?

Il DVR deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

  • dati generali dell’azienda;
  • descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo;
  • descrizione delle mansioni dei dipendenti;
  • valutazione dei rischi;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori;
  • figure coinvolte nel processo di sicurezza (RSPP, RLS, medico competente, ecc.);
  • data di effettuazione della valutazione e firma del datore di lavoro e dei soggetti coinvolti.

Chi deve redigere il DVR?

Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro entro 90 giorni dall’avvio dell’attività. Il datore di lavoro può affidarsi anche ad un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza specifica.

Va precisato che, oltre al datore di lavoro, le figure coinvolte nella redazione del DVR sono:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che pianifica le misure di prevenzione e protezione;
  2. Medico Competente (MC) che valuta i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi.

Quando deve essere aggiornato il DVR?

Il documento valutazione rischi va aggiornato quando:

  • sopraggiungono modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • si verificano infortuni significativi;
  • si verificano problemi o carenze evidenziati dalla sorveglianza sanitaria.

L’aggiornamento del DVR deve essere eseguito entro 30 giorni dalla modifica.

Qualora, invece, si avvii una nuova impresa, il datore di lavoro dovrà realizzare una nuova valutazione dei rischi sviluppando il nuovo DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

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