Normativa antincendio: gli ultimi aggiornamenti

La Normativa Antincendio ha subito continui aggiornamenti.

Di recente, infatti, è stato modificato il Codice Prevenzione Incendi e sono stati emanati una serie di decreti – validi a partire dai mesi di settembre e ottobre 2022 – che dettano criteri specifici per il controllo e la manutenzione degli impianti, per il servizio di prevenzione e protezione e per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

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normativa antincendio

Normativa antincendio: il Codice Prevenzione Incendi

Con il D.M. 3 agosto 2015 è stato adottato il Codice Prevenzione Incendi per avere un testo unico di regole tecniche in materia di prevenzione, semplificare la normativa in materia e adottare regole meno prescrittive.

Il Codice è stato poi aggiornato con diverse modifiche e aggiunte con il D.M. 18 ottobre 2019 allo scopo di offrire un testo più comprensibile.

Per esempio, sono stati modificati i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione, sono stati introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata fumo e calore (SVOF), sono state risolte alcune criticità (tipo l’utilizzo ai fini dell’esodo di rampe con pendenza superiore all’8%, ecc.)

 

Normativa antincendio: le ultime novità

Di recente, sono stati emanati 3 decreti che prevedono una serie di criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, per il servizio di prevenzione e protezione e per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

Decreto Controlli (01 settembre 2021)

 

Vengono stabiliti i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Tali attività dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso di determinati requisiti previsti dallo stesso decreto, riconosciuti al termine di un percorso di formazione.

Inoltre, con il decreto scatta l’obbligo per il datore di lavoro di annotare su un registro sia i controlli periodici sia gli interventi di manutenzione effettuati. Il registro poi dovrà essere costantemente aggiornato e messo a disposizione degli organi di controllo.

 

Decreto GSA (02 settembre 2021)

Vengono stabiliti i criteri per la gestione delle emergenze e per il servizio di prevenzione e protezione antincendio. In particolare, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un piano di emergenza per i luoghi di lavoro:

  • con almeno 10 lavoratori;
  • la cui attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco;
  • aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

 

Il documento deve riportare i nominativi di tutte le persone incaricate di verificare l’attuazione delle procedure e delle misure di prevenzione e di gestione delle emergenze.

 

In tutti i casi sopra menzionati è obbligatoria l’esercitazione antincendio almeno una volta durante l’anno. Inoltre, il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva nei seguenti casi:

  • si adottano dei provvedimenti per risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • incremento significativo del numero dei lavoratori o delle persone;
  • modifiche sostanziali al sistema di esodo.

 

Per i luoghi di lavoro per i quali non è previsto l’obbligo di redigere un piano di emergenza è necessario adottare – e riportare nel Documento Valutazione Rischi – le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

 

Infine, l’allegato III del decreto prevede la seguente classificazione del rischio incendio:

 

  • livello 1 (rischio basso): quando le sostanze presenti e le condizioni di esercizio dell’azienda sono difficilmente infiammabili e la possibilità che si sviluppi un principio di incendio e si propaghi nelle aree circostanti è molto limitata;
  • livello 2 (rischio medio): quando nel luogo di lavoro sono presenti sostanze infiammabili e/o vi è la possibilità di sviluppo di incendi a causa delle condizioni locali e/o di esercizio. Tuttavia la probabilità di propagazione è limitata. In tale categoria rientrano i luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e i cantieri temporanei e mobili in cui si usano sostanze infiammabili;
  • livello 3 (rischio elevato): quando nel luogo di lavorosono presenti sostanze altamente infiammabili e/o sussistono alte probabilità di sviluppo di incendi e di propagazione delle fiamme. In tale gruppo rientrano, per esempio, le fabbriche, gli alberghi con più di 200 posti letto, gli uffici con all’interno più di 1000 persone, ecc.

 

Inoltre, viene introdotto l’obbligo delle esercitazioni sull’uso degli estintori portatili anche per le attività di livello 1 (ossia quelle a basso rischio di incendio).

Quanto alla formazione, il decreto stabilisce che

  • l’aggiornamento degli addetti antincendio venga fatto ogni 5 anni;
  • i corsi degli addetti antincendio siano tenuti esclusivamente da docenti qualificati.

Decreto MINICODICE (03 settembre 2021)

Vengono stabiliti i criteri generali della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Il decreto prevede, altresì, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio. La valutazione “semplificata” deve riportare almeno i seguenti dati:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio e delle misure idonee a rimuoverli o perlomeno ridurli;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • la quantità e la tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione delle conseguenze dell’incendio.

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