DVR Impresa Edile: è obbligatorio? Cosa deve contenere?

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) è un prospetto in cui vengono individuati ed elencati tutti i rischi presenti in azienda. In questo modo, è possibile capire quali misure di prevenzione e protezione adottare per tutelare i lavoratori. Il DVR per imprese edili è obbligatorio nel caso in cui l’impresa abbia almeno un dipendente.

Quando si tratta di imprese edili, è necessario anche il Piano Operativo Sicurezza (POS) che deve essere redatto, con riferimento al cantiere, dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Inoltre, va precisato che l’assenza o l’incompletezza del Documento Valutazione Rischi comporta delle sanzioni molto pesanti.
 

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Cos’è la Valutazione dei Rischi?

In ogni ambiente di lavoro possono essere presenti numerosi rischi che dipendono da diversi fattori, quali ad esempio gli agenti fisici (come l’esposizione al rumore, alla vibrazione, ai campi elettromagnetici), gli agenti chimici (come le sostanze tossiche, gli acidi, i solventi), gli agenti biologici (ossia batteri, funghi, ecc.), le carenze strutturali (segnaletica poco chiara, pavimenti sconnessi, scarsa illuminazione) e così via.

Il Documento Valutazione Rischi, grazie alla raccolta di informazioni (sostanze utilizzate, analisi degli ambienti, ecc.), consente di individuare i rischi e i pericoli presenti in azienda al fine di sviluppare gli interventi di prevenzione e protezione da effettuare per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pertanto, un’attenta valutazione dei rischi presenti in azienda è il primo passo per tutelare i lavoratori da eventuali danni alla loro salute.

cantiere impresa edile

Quando è Obbligatorio il DVR?

Secondo la legge, l’obbligo di elaborare il Documento Valutazione Rischi sussiste per tutte le imprese, appartenenti a tutti i settori di attività (privati e pubblici), con almeno un lavoratore dipendente.

Cosa deve Contenere il DVR?

Il DVR deve essere redatto (in formato cartaceo o digitale) dal datore di lavoro entro tre mesi dall’avvio dell’attività (90 giorni) o nell’immediato, quando un lavoratore è assunto in forza a un’impresa già avviata. Il documento deve contenere:

  • i dati generali dell’azienda;
  • la descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo;
  • la descrizione delle mansioni dei dipendenti;
  • l’indicazione delle sostanze utilizzate, le attrezzature e gli impianti in uso, ecc.;
  • i criteri seguiti nella valutazione dei pericoli e dei rischi;
  • le misure di prevenzione e protezione;
  • un programma di informazione e formazione dei lavoratori;
  • il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate;
  • il metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile S.P.P., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori);
  • l’anagrafica di tutte le figure professionali coinvolte, come ad esempio, l’RSPP, il Medico competente, l’RLS, i dirigenti e i preposti;
  • la data certa ovvero il periodo di effettuazione della valutazione dei rischi;
  • la firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, RSPP, RLS) e di altre figure professionali a cui si è fatto ricorso.

Al DVR dovrà essere allegata tutta la documentazione utile, quale ad esempio: le certificazioni relativi agli impianti, alla valutazione del rumore, le schede di sicurezza dei prodotti, le indagini ambientali, ecc.;

A chi spetta Redigere il DVR?

Il DVR è specifico per ogni azienda e deve essere redatto – entro novanta giorni dall’inizio dell’attività – dal datore di lavoro, nel rispetto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Per la redazione del Documento Valutazione Rischi, il datore di lavoro può consultare un tecnico specializzato in materia, oltre ad avvalersi di altre figure professionali, quali in particolare:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che ha il compito di gestire ed organizzare le misure di protezione e prevenzione;
  • il Medico Competente che si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi.

Quando bisogna Aggiornare il DVR?

L’aggiornamento del DVR è previsto quando sopraggiungono:

  • delle modifiche rilevanti al processo produttivo oppure all’organizzazione del lavoro;
  • infortuni significativi;
  • evoluzioni della tecnica, della prevenzione o della protezione.

In casi del genere, la revisione del documento va effettuato entro trenta giorni dalla modifica, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

DVR Impresa Edile e POS

Elemento fondamentale nella valutazione dei rischi è il luogo di lavoro. Tuttavia, quando si parla di cantieri, temporanei o mobile, risulta abbastanza difficile effettuare l’analisi delle fasi di lavoro in mancanza di un luogo fisico stabile. Per tale ragione, in questi casi è obbligo del datore di lavoro redigere, oltre al DVR, anche il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

In particolare, in presenza di un cantiere temporaneo o mobile, il compito di redigere il POS spetta al datore di lavoro dell’impresa esecutrice (cioè quella che esegue l’opera o parte di essa). Se nel cantiere operano più imprese ed è stato redatto un Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), allora il POS è solo complementare ad esso. Se, invece, il PSC non è stato redatto, perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS funge da valutazione del rischio per il cantiere in cui si svolge l’attività lavorativa.

In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti a mettere a disposizione dei rappresentanti della sicurezza una copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di sicurezza (POS) almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il POS deve contenere i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice: nominativo del datore di lavoro, degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio, del medico competente, ecc…
  • la descrizione dell’attività di cantiere;
  • l’elenco dei ponteggi utilizzati e delle sostanze e miscele pericolose con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati.

Sanzioni in caso di DVR incompleto o assente

Data l’importanza del Documento Valutazione Rischi, la legge prevede le seguenti sanzioni:

  • l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro per l’omessa redazione DVR;
  • l’ammenda da 2000 a 4000 euro in caso di incompleta redazione DVR: ad esempio, se non sono state indicate le misure per migliorare il livello di sicurezza o per distribuire compiti e responsabilità;
  • l’ammenda da 1000 a 2000 euro per omessa indicazione nel DVR della valutazione di tutti i rischi, dell’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, ecc.

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