Qual è la differenza tra rischio e pericolo?

Capita spesso di utilizzare i termini “rischio” e “pericolo” come se avessero il medesimo significato. In realtà si tratta di due concetti molto diversi, perché il pericolo si riferisce a un determinato fattore con il potenziale di arrecare un danno, mentre il rischio riguarda la probabilità che si verifichi un danno.

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Un’attenta valutazione dei rischi derivanti dalle fonti di pericolo presenti nell’ambiente di lavoro consente di adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per tale ragione, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il DVR nel rispetto della normativa attualmente in vigore.

Qual è la differenza tra rischio e pericolo?

rischio

Il D. Lgs. n. 81/08, all’art. 2 lettera s, definisce il rischio come la «probabilità che si verifichi un danno a causa dell’impiego o dell’esposizione ad un determinato fattore o agente».

Quindi, il rischio è solo una probabilità che si verifichi un evento tale da causare un danno e può derivare anche dalla combinazione di più elementi (comportamenti umani, fattori tecnologici, fattori organizzativi, ecc.).

Sempre il D.Lgs. n. 81/08, all’art. 2, lettera r, definisce il pericolo come «proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni».

In estrema sintesi, nel caso del pericolo si è in presenza di fattori capaci di provocare un potenziale danno, mentre nel caso del rischio esiste la probabilità che si presenti un danno a causa dell’impiego o della esposizione ad un fattore e/o agente.

Il danno va sempre inteso come conseguenza negativa che deriva dal verificarsi di un particolare evento e, a seconda della sua gravità, può essere trascurabile, lieve, grave oppure gravissimo.

Per misurare il rischio viene solitamente utilizzata la formula matematica R = P x D dove:

  • R rappresenta il rischio;
  • Pindica il pericolo;
  • Didentifica la magnitudo, vale a dire l’indice di gravità delle conseguenze dannose.

Generalmente, il rischio viene classificato in minimo (trascurabile), basso, medio ed elevato.

Quali sono le tipologie di rischi sul lavoro?

rischio lavoro

I rischi nei luoghi di lavoro si suddividono in tre grandi categorie:

  • rischi per la sicurezza: anche detti “rischi di natura infortunistica” sono causati dall’utilizzo di macchine, apparecchiature, impianti, sostanze pericolose, da una carenza a livello strutturale, ecc. e determinano nei lavoratori incidenti o infortuni (ossia danni o menomazioni fisiche più o meno gravi);
  • rischi per la salute: anche detti “rischi igienico-ambientali” sono causati dall’esposizione o dal contatto ad agenti chimici (polveri, fumi, gas), agenti fisici (vibrazioni, rumori, ecc.), agenti biologici (virus e batteri) e determinano nei lavoratori l’insorgenza di malattie professionali, progressive nel tempo;
  • rischi organizzativie psicosociali: anche detti “rischi trasversali” sono causati da ritmi di lavoro incessanti, mobbing, mansioni ripetitive, scarsa comunicazione aziendale, ecc. e possono determinare nel lavoratore l’insorgenza di forte stress e disagio (il ben noto “stress da lavoro correlato”).

La valutazione dei rischi: perché è importante?

Una corretta valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro consente di individuare e adottare fin da subito adeguate misure di prevenzione e di protezione allo scopo di migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi deve riguardare una serie di aspetti importanti: le attrezzature e le sostanze impiegate, la sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (compresi quelli esposti a rischi particolari), ecc.

I risultati dovranno essere riportati in forma scritta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dal Datore di Lavoro (in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

L’obbligo di redigere il DVR vale per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore dipendente, a prescindere dal settore di attività.

Cosa occorre indicare nel documento di valutazione dei rischi?

In base all’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa e contenere una serie di informazioni, in particolare:

  • i dati identificativi aziendali: ragione sociale, sede, codice ATECO, numero dipendenti, ecc.;
  • l’organigramma del servizio di prevenzione e protezione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alla Gestione delle Emergenze;
  • una descrizione dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi;
  • una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute che possono verificarsi durante l’attività lavorativa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, dei dispositivi di protezione individuali adottati e delle procedure per l’attuazione;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori ai rischi
  • il programma di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
  • la firma del datore di lavoro e dei soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi.

Inoltre, nel rispetto della normativa, il DVR andrà aggiornato nei seguenti casi:

  • modifiche del processo produttivo oppure dell’organizzazione del lavoro che siano rilevanti ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • infortuni gravi;
  • evoluzioni della tecnica, della prevenzione e della protezione
  • in base ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Valutazione dei rischi omessa o incompleta: quali sono le conseguenze?

La normativa prevede a carico del Datore di Lavoro delle sanzioni (come l’arresto e l’ammenda) in caso di omessa o incompleta redazione del DVR

Inoltre, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi rientra tra le violazioni che potrebbero portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infine, sono previste delle sanzioni anche in caso di mancato aggiornamento del DVR e delle misure di prevenzione se si verificano mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.

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