Accordo Stato Regioni per la formazione: le novità in arrivo

La Legge n. 215/2021, che ha convertito il Decreto Legislativo n. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro), ha introdotto importanti novità in materia di formazione e aggiornamento per diverse figure chiave della sicurezza, in particolare per i datori di lavoro, i preposti e i dirigenti, oltre a fornire importanti indicazioni in tema di addestramento.

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La durata, i contenuti e le modalità della formazione dovranno essere definiti da uno specifico accordo sottoscritto tra lo Stato e le Regioni.

Tale documento andrà a modificare, rivedere e accorpare gli accordi attualmente in vigore.

Il nuovo Accordo dovrà prevedere, altresì, una specifica procedura sia per la verifica finale di apprendimento sia per la verifica di efficacia della formazione.

La deadline inizialmente indicata per l’emanazione del nuovo accordo era il 30 Giugno appena trascorso.

È altresi vero che questa data era un termine meramente indicativo e non vincolante.

Perciò, fino all’emanazione dell’Accordo in questione, restano in vigore le precedenti disposizioni.

Accordi Stato – Regioni: quali sono quelli attualmente in vigore?

accordo stato regioni

 

Attualmente sono in vigore i seguenti accordi tra Stato e Regioni:

  • 26.01.2006 – formazione dei lavoratori addetti ai lavori in quota;
  • 21.12.2011 – formazione del datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nella propria azienda;
  • 21.12.2011 – formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;
  • 25.07.2012 – adeguamento e linee applicative dell’accordo del 21/12/2012
  • 22.02.2012 – formazione dei lavoratori incaricati di utilizzare particolari attrezzature;
  • 07.07.2016 – durata e contenuti minimi della formazione prevista per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione).

Il nuovo Accordo Stato – Regioni  dovrà modificare, rivedere e accorpare tutti gli accordi attualmente in vigore.

Nuovo Accordo Stato – Regioni: quali sono le novità per la formazione e l’aggiornamento?

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, nonché un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Obbligo formativo per il datore di lavoro

La nuova normativa estende anche al datore di lavoro l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza.

In passato, infatti, tale obbligo ricadeva esclusivamente sui datori di lavoro che svolgevano direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Formazione e aggiornamento dei preposti

La nuova normativa ha aggiunto il comma 7 ter all’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, in base al quale la formazione dei preposti deve essere svolta interamente in presenza.

Inoltre, si prevede che l’aggiornamento periodico dei preposti debba essere effettuato:

  • con cadenza biennale;
  • ogni qualvolta si renda necessario in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Attualmente, invece, la formazione dei preposti può avvenire anche a distanza, in modalità asincrona (eLearning) e sincrona (videoconferenza), mentre l’aggiornamento può essere effettuato ogni 5 anni.

La formazione del dirigente

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008) prevede un obbligo di formazione a carico dei dirigenti con indicazione anche di specifici contenuti (per esempio, in relazione alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, ecc.).

In base alla nuova normativa, invece, i contenuti della formazione riservata ai dirigenti dovranno essere stabiliti dal nuovo accordo.

Nell’attesa, vale quanto già previsto dalle disposizioni attualmente in vigore.

Il contenuto del nuovo accordo

Il nuovo Accordo Stato – Regioni dovrà stabilire nello specifico:

  • la durata, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria del datore di lavoro;
  • le modalità della verifica finale di apprendimento, prevista al termine dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, quindi sul campo.

La verifica è obbligatoria per tutti i partecipanti e per ogni corso di formazione.

Le novità in materia di addestramento

addestramento

Un’altra importante novità riguarda l’addestramento.

In particolare, in base al comma 5 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 l’addestramento deve consistere «nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».

Inoltre, l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Cosa accade ora che il 30 giugno 2022 è trascorso?

Come già anticipato, le nuove disposizioni in materia di formazione e aggiornamento decorrono dall’emanazione del nuovo Accordo Stato – Regioni, in assenza del quale la formazione deve avvenire secondo quanto già previsto dagli accordi in vigore, in particolare dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 2022 ha infatti chiarito, con esplicito riferimento al preposto, che la formazione interamente in presenza e l’aggiornamento periodico biennale, così come previsto dalla nuova normativa, attiene ai contenuti della formazione che sarà declinata  entro la data in cui l’Accordo sarà effettivamente emanato in sede di Conferenza.

Ne consegue, perciò, che in caso di mancato aggiornamento biennale, non sono previste delle sanzioni da parte degli ispettori prima dell’emanazione del nuovo accordo.

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