Lavoro al videoterminale: i rischi correlati

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Cosa si intende per lavoro al videoterminale?

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/2008, dedica uno spazio specifico al lavoro al videoterminale: Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”.
L’art. 173 del D.Lgs 81/08 definisce in modo chiaro cosa si intende per lavoro al videoterminale: è considerato lavoratore videoterminalista colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali.

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Rischi correlati al lavoro al videoterminale

I maggiori rischi evidenziati per il lavoro al videoterminale sono:
1.    disturbi agli occhi e alla vista di varia natura che incidono sulla salute degli occhi;
2.    disturbi derivati dalla postura inadeguata del lavoratore e correlati con l’ergonomia della postazione di lavoro;
3.    affaticamento fisico e mentale;
4.    inquinamento indoor.

Questi disturbi non vanno in realtà considerati come naturale conseguenza dell’uso di attrezzature con videoterminale ma derivano da una sbagliata progettazione dell’ambiente e della postazione di lavoro.

 

Come prevenire i disturbi correlati al lavoro al videoterminale

Per prevenire malattie legate al lavoro al videoterminale bisogna per prima cosa applicare i corretti principi ergonomici alla postazione lavorativa: corretta illuminazione, corretta ubicazione dello schermo, della tastiera, del mouse rispetto al lavoratore, sedile idoneo e spazio adeguato all’utilizzatore, ma anche corretto comportamento dell’utilizzatore stesso.
Nel Titolo VII del D.lgs 81/08 sono riportati i parametri di riferimento stabiliti idonei per prevenire danni alla salute degli addetti al lavoro al videoterminale sia per quanto riguarda l’illuminazione, sia per quanto riguarda la postura corretta.

 

Obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il lavoro al videoterminale

Il datore di lavoro di un’impresa in cui viene svolto lavoro al videoterminale, come definito dalla normativa, ha l’obbligo di prendere in considerazione tale attività nella valutazione dei rischi e di sottoporre i lavoratori videoterminalisti alla sorveglianza sanitaria sia per i rischi alla vista e agli occhi, sia per i rischi all’apparato muscolo-scheletrco derivanti dalla postura statica richiesta dal lavoro al videoterminale.
I controlli previsti per la sorveglianza ed effettuati dal medico competente devono essere:

  • quinquennali se i lavoratori addetti al lavoro al videoterminale sono risultati idonei e senza prescrizioni alla visita per lo svolgimento della mansione, ed hanno meno di 50 anni di età;
  • biennali se se i lavoratori addetti al lavoro al videoterminale sono risultati idonei alla mansione ma con prescrizioni oppure se hanno più di 50 anni d’età.

Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di gestire i turni dei lavoro degli addetti al lavoro al videoterminale prevedendo una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. Tali pause, come precisa la normativa, non sono cumulabili ed hanno proprio la funzione importante di permettere al videoterminalista quel cambio di posizione fondamentale per la salute dei suoi occhi.
Il datore di lavoro deve informare e formare gli addetti al lavoro al videoterminale su tutti i rischi all’apparato visivo e muscolo-scheletrico in cui incorrono con l’attività di videoterminalisti e deve garantire loro di lavorare in postazioni che rispettano i principi ergonomici previsti dalla normativa al fine di tutelare la loro salute.

 

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