Videosorveglianza nei Luoghi di Lavoro: quando è Legittima?

L’art. 4, comma 1, L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) prevede la possibilità per il datore di lavoro di installare gli impianti audiovisivi in azienda per esigenze di:

  • organizzazione e produzione: ad esempio per la verifica del funzionamento dei macchinari o per l’ingresso dei clienti;
  • sicurezza del patrimonio aziendale: al fine di evitare eventuali furti e rapine da parte dei terzi o degli stessi dipendenti;
  • sicurezza del lavoro: ad esempio quando è necessario prevedere un soccorso tempestivo oppure se i lavoratori operano in zone molto isolate e così via.

 

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Ne deriva, quindi, che gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, ad esempio, per controllare l’attività svolta dai lavoratori oppure i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa.

Pertanto, le telecamere possono essere installate all’esterno degli edifici, nei parcheggi, nelle vie d’accesso o negli ingressi, nei passaggi, in prossimità di macchinari e impianti pericolosi, nei depositi di merci pericolose, ecc.

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Procedura per Videosorveglianza sul Posto di Lavoro

Qual è la procedura per installare la Videosorveglianza sul Posto di Lavoro? Per installare un impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve effettuare:

  • una comunicazione preventiva alle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o alle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) circa i luoghi e le modalità di installazione delle telecamere. In assenza di accordo sindacale oppure quando non è presente in azienda una rappresentanza sindacale, il datore di lavoro deve richiedere l’autorizzazione alla sede territorialmente competente dell’INL (dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) previa presentazione di un’istanza corredata dagli estratti del DVR dai quali risulta che l’istallazione degli strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata al fine di ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori;
  • una preventiva informazione ai lavoratori tramite apposita segnaletica e firma su un documento;
  • la nomina di un addetto alla gestione dei dati registrati dall’impianto di videosorveglianza al fine di tutelare adeguatamente la privacy di tutti coloro che vengono ripresi. A tal fine va precisato che le immagini registrate possono essere conservate per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).

Attenzione: far sottoscrivere ai lavoratori un documento in cui gli stessi prestano il consenso all’installazione del sistema di videosorveglianza non è di per sé sufficiente a esonerare il datore di lavoro da responsabilità.

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporta l’inutilizzabilità dei filmati in un eventuale processo per licenziamento e si dovranno produrre altre prove quali le testimonianze, e documenti, ecc.

Videosorveglianza senza Accordo Sindacale o autorizzazione Ispettorato del Lavoro

Si può installare un Impianto di Videosorveglianza in assenza di Accordo Sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3255/2020, ha stabilito che il datore di lavoro è libero di utilizzare un impianto di videosorveglianza anche per reprimere comportamenti illegittimi da parte dei lavoratori.

Sebbene, come già detto poc’anzi, sia vietato installare telecamere nascoste negli uffici dei dipendenti al fine di spiarli durante le pause, tuttavia è comunque ammesso l’uso della videosorveglianza, installata anche in difetto di accordo sindacale o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, se ciò è finalizzata essenzialmente a perseguire alcuni comportamenti illeciti dei lavoratori che mettono a rischio il patrimonio aziendale.

Detto principio, infatti, si basa si un bilanciamento tra i principi costituzionali a tutela della dignità e libertà del lavoratore ed il libero esercizio delle attività imprenditoriale.
Sempre la Corte di Cassazione precisa, però, che l’impianto audiovisivo a distanza non deve, in ogni caso, determinare un controllo sul normale svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.

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