Valutazione ROA – Radiazioni Ottiche Artificiali

In base alla normativa vigente, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio ROA allo scopo di proteggere i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali (ROA) durante lo svolgimento delle loro mansioni.

I settori particolarmente a rischio sono quelli medici ed estetici e tutte le attività che hanno a che fare con la fotoincisione, la sterilizzazione, i forni di fusione, ecc.

Se a seguito della valutazione i valori di esposizione superano quelli consentiti dalla legge, o comunque c’è un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, allora occorre adottare subito le misure di protezione e prevenzione finalizzate a ridurre o eliminare il rischio ROA.
 

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Al riguardo è utile, anzitutto, sostituire le fonti pericolose con apparecchiature analoghe ma a basso rischio di emissione ROA.

In alternativa, si possono utilizzare modalità diverse, come ad esempio gli schermi di protezione oppure individuare e segnalare le zone a rischio il cui accesso deve essere consentito solo adottando specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), oltre a prevedere anche dei corsi di formazione sulla sicurezza nel settore delle radiazioni ottiche artificiali.

Cosa sono le Radiazioni Ottiche Artificiali?

Le radiazioni ottiche artificiali (ROA) sono radiazioni elettromagnetiche comprese nella fascia di lunghezza d’onda tra i 100 nm e 1 mm.

Le radiazioni ottiche vengono classificate in:

  • ultraviolette (UV): la cui lunghezza d’onda è compresa tra 100 e 400 nm;
  • visibili (VIS): con lunghezza d’onda compresa tra i 380 e 780 nm;
  • infrarossi (IR): con lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1.

In base alla loro fonte di emissione, le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere:

  • coerenti: in grado di emettere radiazioni in fase tra loro. Questo vuol dire, in pratica, che c’è coincidenza tra i minimi e i massimi e sono prodotte da sorgenti laser;
  • non coerenti: nel senso che emettono radiazioni sfasate, i cui minimi e massimi non coincidono e sono prodotte da sorgenti non laser.

La Valutazione del Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali

Secondo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, la valutazione del rischio ROA (obbligatoria ai fini della stesura del DVR) è un compito specifico del datore di lavoro che deve essere affiancato, se necessario, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal medico competente.

Dal punto di vista metodologico, per una corretta valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali è necessario rispettare:

  • le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser;
  • le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per le radiazioni incoerenti.

valutazione roa macchina taglio laser

In particolare, il datore di lavoro deve tener conto dei seguenti elementi:

  • la quantità, la tipologia delle radiazioni e la durata delle esposizioni dei lavoratori;
  • i valori limite di esposizione;gli effetti nocivi sulla salute dei lavoratori (soprattutto su occhi e cute);
  • la presenza di altre sostanze chimiche colpite dalle radiazioni;
  • gli effetti indiretti, come l’accecamento temporaneo, le esplosioni, il fumo, il fuoco e il surriscaldamento;
  • l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative per ridurre i livelli di esposizione alle ROA;
  • la disponibilità di azioni di risanamento per minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  • le informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria;
  • le sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • la classificazione dei laser conforme alla norma IEC e tutte le classificazioni analoghe;
  • le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.

Rischio ROA: i limiti di esposizione

Le radiazioni ottiche possono essere assorbite, riflesse o diffuse. La quota di radiazione assorbita sarà quella che concorrerà a determinare gli effetti sull’organismo, in particolare su occhi e cute (come, ad esempio, l’eritema, la fotocheratite, la fotocongiuntivite, la cataratta ed effetti di tipo termico).

Il D.lgs. 81/08 fissa i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali che non devono essere superati nell’arco dell’intera giornata lavorativa. Rispettando i limiti, non si verificano o comunque si riducono gli effetti dannosi a lungo termine sulla salute di un soggetto sano.

Se ci si sono lavoratori “particolarmente sensibili” alla radiazione ottica, ovvero in presenza di sostanze fototossiche o foto allergizzanti, il datore di lavoro, durante la fase di scelta delle misure di tutela più appropriate, può consultarsi con il medico competente ed eventualmente adottare, anche in via cautelativa, ulteriori precauzioni.

In ogni caso, la valutazione dei rischi dovuti all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali deve considerare:

  • qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  • qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti.

Rischio ROA: quando non è necessaria una relazione dettagliata?

Secondo la normativa vigente, occorre sempre individuare e registrare ogni sorgente di radiazione ottica artificiale. Tuttavia, nel caso in cui, secondo la comune esperienza, l’uso corretto delle fonti di ROA non dia luogo ad esposizioni tali da generare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (o dei presenti), allora non è necessario procedere con una valutazione dettagliata.

In particolare, tale circostanza si verifica quando si tratta di fonti ROA di categoria 0, ossia sorgenti che producono esposizioni insignificanti e che possono essere considerate “sicure” come ad esempio:

  • illuminazione fluorescente montata a soffitto;
  • schermi di computer;
  • proiettore fluorescente compatto oppure alogeno al tungsteno montato a soffitto;
  • trappole per insetti UVA;
  • lampade al tungsteno montate a soffitto;
  • fotocopiatrici;
  • indicatori a LED;
  • lampada per flash fotografici;
  • illuminazione stradale;
  • assistenti digitali personali;
  • riscaldatori radianti sospesi a gas.

Vi sono poi delle sorgenti che si considerano sicure solamente se rispettano determinate condizioni: ad esempio, il proiettore da tavolo è sicuro se si evita di guardare il fascio.

Rischio ROA: quali sono le misure da adottare?

Se dalla valutazione in questione emerge che i valori di esposizione superano quelli consentiti (ossia i valori limite esposizione o VLE) oppure se la sorveglianza sanitaria ha rilevato delle problematiche relative alla salute dei lavoratori esposti, il datore di lavoro ha il compito di adottare tutte le misure necessarie per ridurre oppure eliminare il rischio ROA.

In particolare, il datore di valore deve prendere in considerazione:

  • altre attrezzature che emettano radiazioni ottiche in misura minore;
  • tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso l’utilizzo di dispositivi di sicurezza;
  • programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • metodi di lavoro che determinare un’esposizione minore alle radiazioni;

Inoltre, è consigliabile valutare la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), indicare le aree di esposizione con apposita segnaletica (soprattutto, che siano ad accesso limitato) e ridurre il più possibile la durata e il livello di esposizione.

Mancata Valutazione Rischio ROA: quali sono le sanzioni?

Se il datore di lavoro non provvede ad effettuare la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali rischia di incorrere in una delle seguenti sanzioni:

  • arresto da tre a sei mesi;
  • ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

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