Valutazione Rischio Fulminazione: che cos’è e quando è obbligatorio farla

La Valutazione del Rischio di Fulminazione è uno degli obblighi del datore di lavoro, infatti gli è richiesto di effettuarla al fine di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire ai lavoratori una protezione dalle scariche atmosferiche. Il rischio fulminazione è un pericolo comune a molte aziende e attività lavorative. Pertanto, è bene eseguire una corretta valutazione alla luce della più recente normativa, altrimenti si incorre in responsabilità penale.
 

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Il rischio fulminazione, però, è solo uno dei tanti pericoli che si possono verificare in azienda. Quindi, è bene preparare un piano articolato allo scopo di individuare tutti i possibili rischi e le relative azioni di miglioramento da porre in essere in maniera efficace.

Inoltre, va precisato che la valutazione del rischio fulminazione non deve essere confusa con la valutazione del rischio elettrico che, invece, sussiste per coloro che lavorano in prossimità di una fonte di energia elettrica. In tal caso, il pericolo è la folgorazione (o elettrocuzione) che si verifica quando il corpo umano è attraversato da una scarica di corrente elettrica.

Valutazione rischio fulminazione: la procedura

Il fulmine consiste in una scarica elettrica tra due corpi con una elevata differenza di potenziale elettrico. La fulminazione può causare danni ingenti alla struttura, agli esseri viventi, agli impianti che si trovano al suo interno ed all’ambiente circostante.

Per la redazione del documento in questione occorre seguire i seguenti step:

  • la valutazione del rischio;
  • il confronto con il rischio tollerabile (RT);
  • l’adozione, se necessario, di un’opportuna protezione dai fulmini (LP).

valutazione rischio fulminazione

Nel predisporre la valutazione del rischio fulminazione diretta ed indiretta, quale parte integrante del DVR, sono quindi necessari i seguenti dati:

  • le caratteristiche ambientali e la densità dei fulmini nella zona dove è ubicata la struttura;
  • la tipologia della struttura (cioè il tipo costruzione, il numero degli occupanti), degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature;
  • l’ammontare economico e sociale delle perdite, l’impatto ambientale dei danni (ad esempio se dopo la fulminazione possono esserci delle emissioni chimiche, biologiche o radioattive) e il costo delle riparazioni.

La valutazione del rischio fulminazione deve poi tener conto eventualmente anche di un adeguato sistema di protezione interno o esterno (LPS – lightning protection system) e delle misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM – surge protection measures).

La valutazione del rischio di fulminazione: le conclusioni

La valutazione del rischio può portare alle seguenti conclusioni:

  • il rischio di fulminazione così come calcolato è minore rispetto al livello di rischio tollerabile (RT). In tal caso non serve alcun intervento perché la struttura è autoprotetta;
  • il rischio di fulminazione così come calcolato è maggiore rispetto al livello di rischio tollerabile (RT). In quest’altra ipotesi la struttura non è autoprotetta e quindi è importante adottare le misure più idonee per eliminare oppure abbassare il rischio sotto la soglia prevista.

Come si calcola la probabilità di fulminazione

Uno dei dati principali per effettuare il calcolo della probabilità di fulminazione è costituito dal numero di fulmini a terra all’anno al kilometro quadrato (NG).

In passato, il valore di NG era indicato per ogni Comune d’Italia nella Guida CEI 81-3. A partire dal 1° giugno 2020 è entrata in vigore la norma CEI EN IEC 62858, in base alla quale i dati raccolti devono riferirsi a un periodo di osservazione di almeno dieci anni e il valore di NG deve essere aggiornato ogni cinque anni. Questo può portare a due possibili scenari:

  1. il nuovo valore è minore del precedente: in tal caso è opportuno redigere una dichiarazione che conferma la validità del documento esistente;
  2. il nuovo valore è maggiore del precedente: in questa ipotesi bisogna accertare l’incremento del rischio e confrontarlo con quello accettabile (RT).

In sintesi, per una corretta valutazione del rischio fulminazione è indispensabile:

  • ottenere il dato aggiornato e datato di NG per poi rivalutare il rischio;
  • effettuare un aggiornamento ogni cinque anni, in occasione del quale, ottenuto il nuovo valore di NG e confrontato con il precedente, si potrà decidere se procedere con una nuova valutazione del rischio nel caso di NG ultimo maggiore o confermare la valutazione già effettuata.

Chi deve effettuare la valutazione?

La valutazione del rischio fulminazione deve essere effettuata da una persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 si tratta di un obbligo del datore di lavoro, il quale deve predisporre un’adeguata protezione dagli effetti della fulminazione (diretta o indiretta) anche avvalendosi di un tecnico specializzato nel settore.

Gli effetti della fulminazione

I fulmini possono colpire direttamente la struttura o le linee entranti (linee di energia e linee di comunicazione) oppure possono colpire a terra nelle vicinanze della struttura o delle linee entranti.

Per valutare i possibili effetti della fulminazione (in base al documento INAIL “Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche” edizione 2016) occorre distinguere le cause e il tipo di danno, per poi considerare anche i tipi di perdita.

In particolare, le cause di danno sono classificate con la lettera S come di seguito:

  • S1: fulmine sulla struttura;
  • S2: fulmine in prossimità della struttura;
  • S3: fulmine sulle linee entranti;
  • S4: fulmine in prossimità delle linee entranti.

I tipi di danno, invece, sono classificati con la lettera D:

  • D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione cioè quando il corpo umano è attraversato da una scarica di corrente elettrica;
  • D2: fuoco, esplosioni, effetti chimici, distruzioni meccaniche e altri danni materiali;
  • D3: fallimento/malfunzionamento di sistemi elettronici a causa di sovratensioni.

Infine, ciascun tipo di danno può produrre perdite differenti. I tipi di perdita dipendono dalle caratteristiche della struttura e sono classificati con la lettera L:

  • L1: perdita di vite umane (compresi i danni permanenti);
  • L2: perdita di servizi pubblici;
  • L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile;
  • L4: perdita di valore economico (della struttura, del suo contenuto e/o dell’attività).

Ad ogni perdita (L) corrisponde un rischio specifico (R1, 2, 3 e 4) che segue la stessa classificazione riportata sopra.

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