La sicurezza nelle scuole rappresenta uno degli obiettivi nell’ampio spettro di azione della normativa sulla sicurezza nel lavoro. Il D.Lgs. 81/08 al suo Art. 3 (Campo di applicazione), comma 1 precisa che: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.”
Non solo, al successivo comma 2 viene anche precisato che le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, … (Omissis).
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Pertanto, una scuola è a tutti gli effetti un luogo di lavoro, nel quale opera il personale docente, quello amministrativo ed ausiliario, ma sono anche presenti gli allievi che la norma equipara al lavoratore.
I ruoli della sicurezza nelle scuole
Come già accennato, gli studenti sono equiparati al lavoratore, mentre il personale docente, in quanto costituito da soggetti che svolgono un’attività di controllo e di sorveglianza sulle attività scolastiche ricopre il ruolo che è tipico del preposto. Infine, il dirigente scolastico ricopre il ruolo di datore di lavoro.
Come in tutte le aziende o unità produttive, anche all’interno di un istituto scolastico deve essere presente il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che andrà eletto o nominato all’interno del corpo docente o fra il personale amministrativo. Per quanto riguarda la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), l’incarico può essere ricoperto da un soggetto interno od esterno.
Per costituire la squadra addetta alla gestione delle emergenze, invece, i componenti possono essere identificati all’interno del personale ausiliario, amministrativo o docente.
Sicurezza nelle scuole: i rischi
Data la tipologia di attività che si svolge al suo interno, una scuola possiede quelle tipologie di rischio che sono proprie dei luoghi ad alta densità di affollamento. Non solo, ma in questo caso è presente un ulteriore parametro che influenza enormemente la valutazione dei rischi: l’età degli alunni che spesso sono minorenni, quando non addirittura infanti.
Pertanto, il rischio incendio e quelli legati alle infrastrutture sono sicuramente fra i più influenti. A questi vanno aggiunti quelli legati all’uso dei videoterminali e allo stress lavoro correlato. Per una valutazione efficace, non vanno dimenticati quegli istituti in cui gli allievi si addestrano all’interno di laboratori che possono comportare la presenza di rischi chimici o biologici.
Di fondamentale importanza, poi, la prova di evacuazione che deve essere svolta periodicamente e magari più volte nell’arco dell’anno, per un efficace addestramento sia alla gestione dell’emergenza che all’abbandono in modo sicuro dei locali.
Il dirigente scolastico: un datore di lavoro in toto
La sicurezza della scuola non può prescindere dalla figura del dirigente scolastico che qui rappresenta la figura del datore di lavoro, con tutti gli oneri connessi ai fini del rispetto della normativa sul lavoro.
In capo a questa figura, competono gli obblighi tipici del datore di lavoro:
- la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR;
- la designazione del RSPP, degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e dei preposti;
- consultare l’RLS;
- fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adatti ai lavoratori;
- pianificare l’attività di formazione ed informazione a lavoratori e studenti;
- procedere alla stesura del piano delle emergenze, per la corretta gestione delle stesse.
Inoltre, il dirigente ha anche il compito di adoperarsi, attraverso le segnalazioni all’ente proprietario, affinché gli immobili siano oggetto di adatta manutenzione e/o interventi straordinari per il mantenimento in sicurezza degli stessi.