Sanzioni Sicurezza sul Lavoro: quali sono? In quali casi vengono emesse?

Le Sanzioni previste nella Sicurezza sul Lavoro vengono elevate nel caso in cui si commetta una violazione della normativa contenuta nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Questo infatti comporta responsabilità e conseguenze sul piano civile, penale e amministrativo.

Si pensi, ad esempio, al datore di lavoro che non ha provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) oppure il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

La responsabilità si distingue in:

  • soggettiva: quando il soggetto risponde a titolo di dolo o colpa solo per gli atti da lui commessi;
  • oggettiva: quando il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione del ruolo ricoperto in azienda. Si pensi, ad esempio, al datore di lavoro che risponde del comportamento dei propri dipendenti.

 

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La Responsabilità in materia di Sicurezza sul Lavoro

In tema di sicurezza sul luogo di lavoro, le tipologie di responsabilità giuridica previste dal sistema sanzionatorio sono le seguenti:

  • responsabilità penale: Quando la condotta presenta un rilievo penale, cioè si configurano dei reati (ad esempio omicidio colposo o lesioni personali), allora sono previste pene detentive, pecuniarie e accessorie (come sospensioni, interdizioni e divieti). Va precisato che per i reati sul lavoro, la responsabilità viene estesa anche alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni (anche prive di personalità giuridica), come nei casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose che violano le norme sulla sicurezza sul lavoro. La responsabilità penale è sempre personale, quindi di tipo soggettivo;
  • responsabilità civile: può essere di tipo soggettivo oppure oggettivo e la responsabilità, extracontrattuale o contrattuale può ricadere sia sul soggetto individuale che sull’azienda e prevede il risarcimento del danno (e di eventuali spese istruttorie in caso di processo);
  • responsabilità amministrativa: prevede sanzioni di tipo pecuniario e colpisce sia soggetti individuali che enti.

sanzioni sicurezza sul lavoro

Le Sanzioni in tema di Sicurezza sul Lavoro

Il tipo di sanzione varia in base al grado di responsabilità che il soggetto coinvolto riveste in azienda. In particolare, per il datore di lavoro sono previste:

  • arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.792,06 a euro 7.147,67 per non aver valutato i rischi o non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • ammenda da euro 2.233,65 a euro 4.467,30 per aver elaborato il DVR senza l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, dei dispositivi di protezione individuali adottati, ecc.;
  • ammenda da euro 1.116,82 a euro 2.233,65 per aver elaborato il DVR senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.792,06 a euro 7.147,67 per non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), non aver frequentato corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, qualora intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.

Le sanzioni previste sia per i datori di lavoro che per i dirigenti sono invece le seguenti:

  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 837,62 a euro 4.467,30 per non aver consegnato tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) copia del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.116,82 a euro 5.360,76 per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.340,19 a euro 5.807,48 per non aver tenuto conto delle capacità e delle condizioni di salute dei lavoratori prima di affidargli determinate mansioni;
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.675,24 a euro 6.700,94 per non aver nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge o per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione individuale;
  • ammenda da euro 2.233,65 a euro 4.467,30 per non aver inviato i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria o non aver tenuto la riunione periodica in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.116,82 a euro 5.025,71 per non aver trasmesso telematicamente all’INAIL (entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico) i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 558,41 a euro 2.010,28 per non aver comunicato tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.340,19 a euro 5.807,48 per non aver provveduto ad informare i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.340,19 a euro 5.807,48 per non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

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