L’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 evidenzia le tipologie di aziende/unità produttive che devono obbligatoriamente disporre di un servizio di prevenzione e protezione interno, e di conseguenza anche un RSPP interno. Si tratta di quelle imprese con alto rischio per la sicurezza dei lavoratori (ad es. centrali termoelettriche, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, aziende industriali con rischio rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99).
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Fatta eccezione per queste realtà industriali, il datore di lavoro che non voglia assumersi direttamente il ruolo di RSPP, può scegliere di nominare un RSPP esterno, oppure trovarne uno fra i suoi dipendenti. Sia che venga scelto un RSPP interno, sia che venga scelto un RSPP esterno, per Legge questa persona deve possedere i requisiti indispensabili a svolgere questo ruolo (art. 32 D.lgs 81/2008) ed è responsabilità del datore di lavoro nominare chi li abbia.
L’art. 32 del D.Lgs 81/2008 indica quali sono i requisiti professionali che deve possedere un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e l’art. 31 (comma 4) chiarisce che se all’interno di un’azienda non esistono lavoratori che possiedono tali requisiti è necessario ricorrere ad un RSPP esterno.
I vantaggi di nominare un RSPP esterno all’azienda
- Aggiornamento costante della normativa di sicurezza sul lavoro: solitamente, gli RSPP esterni sono dei professionisti che svolgono questa attività in via esclusiva, per questo motivo possono garantire una maggior esperienza e preparazione;
- Disponibilità di tempo: essendo la sua attività principale, l’RSPP esterno ha più tempo da dedicare in azienda, ed alle attività richieste alle sua figura, quali la valutazione dei rischi aziendali e gli interventi per ridurli e prevenirli.
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