Cos’è il Registro Infortuni

Il Registro Infortuni è il luogo dove devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che richiedono assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, occorsi ai lavoratori durante la loro attività.

Tutte le aziende pubbliche e private in cui siano occupati prestatori di lavoro, devono possedere un Registro Infortuni in conformità con quanto previsto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro dal D.lgs 81/2008.

Il Registro Infortuni deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dalla sua ultima data di vidimazione;  non è consentito conservarlo in sede diversa da quella aziendale, deve sempre essere a disposizione a dell’organo di vigilanza competente in caso di ispezione.

Solo nel caso di lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, come cantieri edili e stradali, imprese che prestano pubblici servizi, luoghi in cui svolgano l’ attività pochi lavoratori di una impresa e dove non ci siano le adeguate attrezzature amministrative, il Registro Infortuni potrà non essere presente sul posto ma resterà custodito nella  sede centrale dell’azienda.

Come compilare il Registro Infortuni

L’art.53 del D.lgs 81/08 sottolinea che in attesa del Decreto Ministeriale che ufficializzi il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) descritto dall’art. 8, del medesimo Decreto (D.lgs 81/08) il Registro Infortuni deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (modificato con DM 5 dicembre 1996) comprendente:

  1. Il numero d’ordine dell’infortunio
  2. La data di infortunio
  3. La data di ripresa del lavoro
  4. Il cognome e nome dell’infortunato
  5. Età
  6. Il reparto e qualifica professionale
  7. La descrizione della causa e delle circostanze dell’infortunio
  8. La natura e sede della lesione
  9. Le conseguenze dell’infortunio
  10. I giorni di assenza per inabilità temporanea
  11. La percentuale di invalidità permanente

Nel Registro Infortuni non può esserci alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile: le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sia comunque leggibile. Il Registro Infortuni di norma è valido solo dopo essere stato vidimato presso l’Asl competente in ogni sua pagina, ma in alcune regioni, l’obbligo di vidimazione è stato soppresso: la Lombardia è una di queste.

Con la creazione delle Banche dati previste dal SINP (art.8 D.lgs 81/08) la procedura di vidimazione e il controllo sulle informazioni contenute nel suddetto registro da parte delle istituzioni competenti, le informazioni saranno informatizzate elettronicamente e il sistema di rilevamento e comunicazione infortuni sarà enormemente semplificato e velocizzato.

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