Il DVR, acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, è la “carta di identità dei rischi” dell’azienda. Di fatto, il documento nasce dall’analisi dei rischi presenti in azienda, dovuti al tipo di attività effettuata, agli ambienti e agli eventuali macchinari utilizzati.
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Documento di Valutazione dei Rischi: chi lo redige?
La normativa prevedere che il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nell’azienda , rediga il Documento di Valutazione dei Rischi, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui nominato e dal medico competente (art 29, comma 1, D. Lgs. 81/08). In realtà, solitamente il datore di Lavoro preferisce avvalersi della consulenza di un tecnico incaricato di un’Azienda di Sicurezza sul Lavoro, che avendo maggiore esperienza in questo genere di analisi, saprà individuare tutti i rischi presenti in azienda, oltre che indicare le rispettive misure di intervento, per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro.
Linee Guida per la redazione del DVR
La redazione del DVR deve essere effettuata con semplicità, brevità e comprensibilità, per garantire la completezza e l’idoneità degli interventi preventivi in tutela della salute dei lavoratori. Il DVR non deve essere visto sotto l’aspetto burocratico, come un adempimento fine a sé stesso; bensì, deve essere identificato come un documento della massima importanza, il cui fine è garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.
Il DVR deve primariamente contenere: i dati relativi all’ identificazione dell’Azienda, all’organizzazione del lavoro e alla gerarchia professionale aziendale.
Nel Documento di Valutazione dei Rischi è necessario indicare:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure preventive e protettive attuate e dei dispositivi di protezione individuati adottati a seguito della valutazione
Altrettanto importanti a livello di contenuti del DVR sono:
- il programma di misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione di misure da adottare e ruoli degli organizzatori aziendali che vi debbono provvedere;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Per concludere, nel DVR non possono mancare:
- l’indicazione del nominativi dell’ RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del RSL territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio con i rispettivi autografi in calce;
- la data certa in cui è stato realizzato, attestata dalle firme di Datore di Lavoro, RSPP, RSL e Medico Competente
Conservazione del DVR
Il DVR deve essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi in base all’Art. 28, comma 2 D.Lgs. 81/2008; in caso di costituzione di una nuova impresa il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione rischi elaborando il relativo documento entro 90gg dall’inizio della propria attività. Il DVR ha validità sia se redatto su supporto cartaceo che informatico (art. 53 D.Lgs. 81/2008).
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