Pimus: che cos’è, a cosa serve e quando è obbligatorio

Per i lavori effettuati in cantiere, uno degli aspetti fondamentali è sicuramente la redazione del Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).

Non si tratta di una valutazione dei rischi, bensì di un documento tecnico in cui sono riportate una serie di indicazioni importanti per garantire la sicurezza sia dei lavoratori sia di coloro che abitano gli edifici in corso di ristrutturazione.

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Il Pimus è obbligatorio quando nel cantiere viene utilizzato un ponteggio metallico fisso e deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa o da una persona competente (come il tecnico abilitato, il preposto oppure il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

 

Inoltre il Pimus deve essere messo a disposizione dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, nonché degli organi di vigilanza (per eventuali controlli).

All’interno del piano è importante specificare una serie di aspetti, come per esempio i dati identificativi del luogo di lavoro, il datore di lavoro che si occuperà delle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio, la squadra di lavoratori addetti, il disegno esecutivo del ponteggio, le verifiche da effettuare, ecc.

Infine, secondo la normativa, i ponteggi devono essere montati, smontati o trasformati solamente da lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica (a cui deve seguire un aggiornamento ogni 4 anni) e sotto la sorveglianza del preposto.

 

Pimus : che cos’è?

Il piano di montaggio, uso e smontaggio è un documento che contiene le indicazioni tecniche, organizzative ed operative relative alle fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi all’interno di un cantiere.

A cosa serve?

La redazione del Pimus è indispensabile per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano nei cantieri e utilizzano i ponteggi, ma anche di eventuali abitanti o fruitori di edifici in corso ristrutturazione.

Di conseguenza, il Pimus deve essere messo a disposizione sia della ditta che si occupa dei ponteggi sia dei lavoratori che operano all’interno del cantiere.

Pimus e Pos: sono la stessa cosa?

Occorre precisare che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi non deve essere confuso con il Piano Operativo di Sicurezza (Pos).

Sebbene entrambi i documenti siano redatti dal datore di lavoro, tuttavia si tratta di due cose diverse.

Il Pimus, infatti, è un documento operativo che riporta le informazioni relative alle fasi di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio da impiegare in un cantiere.

Il Pos, invece, è un documento di valutazione dei rischi da redigere in relazione ai lavori effettuati in un determinato cantiere.

In ogni caso, il Pimus può essere anche allegato al Pos oppure può costituire un documento a parte.

Chi redige il piano e quando va redatto?

In base al D.Lgs. 81/08, l’obbligo di redigere il Pimus ricade sul datore di lavoro dell’impresa, il quale può avvalersi anche di una persona competente come per esempio;

  • il tecnico abilitato nella progettazione, nel montaggio e nello smontaggio di ponteggi;
  • il preposto con una certa esperienza;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio del ponteggio (affinché tutte le operazioni siano effettuate in sicurezza) e deve essere aggiornato ogni qualvolta intervengano delle variazioni in corso d’opera.

Deve essere trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (Cse) e al Responsabile dei Lavori per la verifica e l’approvazione.

Una volta approvato, il piano deve essere messo a disposizione del preposto e dei lavoratori addetti al ponteggio, nonché delle imprese utilizzatrici.

Il Pimus è obbligatorio?

Il piano di montaggio, uso e smontaggio è obbligatorio quando all’interno di un cantiere, temporaneo o mobile, si utilizzano ponteggi:

  • metallici fissi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto;
  • provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi;
  • realizzati con materiale di legno.

Non è obbligatorio, invece, quando si utilizzano altri tipi di impalcature, come per esempio i ponti su cavalletti, i ponti su ruote, i parapetti o altre opere provvisionali inferiori ai 2 metri di altezza.

Per ogni ponteggio presente in cantiere andrà redatto un Pimus dopo un’attenta valutazione tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

  • complessità del ponteggio;
  • condizioni del sito dove verrà installato il ponteggio (ubicazione, viabilità, accessi, ecc.);
  • rischi connessi alle attività di montaggio, smontaggio, ecc. indicando anche le misure di prevenzione da adottare;
  • accesso al ponteggio da parte dei lavoratori, prevedendo altresì possibili vie di esodo in caso di necessità;
  • giuste attrezzature da utilizzare;
  • segnaletica da apporre al ponteggio.

Se più imprese operano all’interno di un cantiere, è sufficiente redigere un solo piano che dovrà essere firmato da tutti i datori di lavoro coinvolti, ciascuno dei quali dovrà possedere una copia del documento.

In caso di una ditta che opera con lavoratori autonomi, il datore di lavoro dovrà redigere il Pimus che sarà sottoscritto anche da ciascun professionista.

Il contenuto del Pimus

All’interno del piano devono essere riportate una serie di informazioni, in particolare:

  • i dati identificativi: ossia il luogo del cantiere, il datore di lavoro, la squadra degli addetti e la tipologia di ponteggio;
  • il disegno del ponteggio con la firma del progettista;
  • il progetto;
  • le modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio;
  • le norme che regolare gli accessi, gli spostamenti, il deposito di materiale, il personale addetto, ecc.;
  • le verifiche da effettuare prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio;
  • la planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio;
  • le modalità di verifica;
  • i dispositivi di protezione individuale (DPI): per esempio l’imbracatura, i guanti di protezione, gli elmetti, ecc.;
  • la descrizione delle attrezzature utilizzate;
  • le misure di sicurezza da adottare in caso di linee elettriche in tensione, presenti nelle vicinanze del ponteggio;
  • il tipo di ancoraggi e le modalità di realizzazione;
  • le misure di sicurezza da adottare sia in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche sia contro la caduta di materiali e oggetti;
  • le verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

Quali sono i compiti del Csp e del Cse?

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Csp) ha il compito di:

  • prevedere la tipologia e le caratteristiche del ponteggio necessari per la redazione del Pimus;
  • valutare i rischi relativi allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali e all’utilizzo del ponteggio;
  • verificare l’idoneità del POS;
  • accertare la redazione del piano e che una copia sia presente in cantiere;
  • adeguare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in caso di trasformazione del ponteggio.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse) ha il compito di:

  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori la mancata redazione;
  • sospendere le attività, in presenza di un pericolo grave e imminente, fino a quando non sarà verificato il Pimus;
  • verificare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati da parte di lavoratori con formazione adeguata e mirata alle operazioni previste;
  • verificare la presenza del preposto durante il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione del ponteggio;
  • sospendere le attività in assenza delle condizioni previste dalla normativa.

Quali sono le verifiche da effettuare?

Ovviamente il ponteggio deve essere soggetto a una serie di verifiche costanti:

  • di primo impianto: ossia una verifica preliminare da effettuare prima del montaggio;
  • durante l’uso;
  • eccezionali: in caso di prolungata interruzione dei lavori e/o violente perturbazioni atmosferiche.

I risultati delle verifiche devono essere registrati e tenuti in cantiere, a disposizione sia degli organi di controllo sia del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (Cse).

Qual è la formazione per gli addetti ai ponteggi?

La normativa prevede l’obbligo per il datore di lavoro di garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:

  • sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
  • a regola d’arte e in conformità al Pimus;
  • ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione.

Il corso di formazione per gli addetti ai ponteggi prevede una durata complessiva di 28 ore ed è suddiviso in 3 moduli:

  1. modulo giuridico – normativo di 4 ore in cui sono affrontati i seguenti argomenti:
  • legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni;
  • analisi dei rischi;
  • norme di buona tecnica e di buone prassi;
  • statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri;
  • i lavori in quota;
  • i cantieri.
  1. modulo tecnico di 10 ore in cui sono affrontati i seguenti argomenti:
  • piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto;
  • dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
  • ancoraggi: tipologie e tecniche;
  • verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.
  1. modulo pratico di 14 ore in cui vengono affrontati i seguenti argomenti:
  • montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG), a telai prefabbricati (PTP) ed a montanti e traversi prefabbricati (PMTP);
  • elementi di gestione prima emergenza e salvataggio.

 

Per accedere al modulo pratico, il lavoratore deve superare una verifica finale relativa al montaggio, smontaggio e trasformazione di parti di ponteggi e realizzazione di ancoraggi.

Passati quattro anni dalla formazione, è necessario frequentare un corso di aggiornamento della durata 4 ore durante le quali vengono affrontati i seguenti argomenti:

  • i DPI anticaduta;
  • il piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza, disegno esecutivo e progetto;
  • le tipologie e le tecniche di ancoraggio;
  • le situazioni di emergenza e salvataggio;
  • le verifiche di sicurezza;
  • il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

Uso dei ponteggi: quali sono i rischi per il lavoratore?

I lavoratori che operano sui ponteggi sono esposti ai seguenti rischi:

  • caduta dall’alto per perdita di equilibro;
  • sospensione nel vuoto con possibilità di urtare contro il suolo, una parete o un ostacolo;
  • lesioni dovute a schiacciamenti, colpi, impatti, tagli, ecc.

Considerati i rischi suddetti è indispensabile che il datore di lavoro adotti l’attrezzatura più idonea per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano sui ponteggi, privilegiando le misure di protezione collettiva (quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti, le reti di sicurezza) rispetto alle misure di protezione individuale (come per esempio, cordini, imbracature, elmetti, ecc.).

 

Gli addetti ai lavori in quota devono seguire corso di formazione della durata complessiva di 8 ore suddivise in 2 moduli:

Parte teorica:

  • corretto utilizzo dei DPI;
  • normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e direttive europee in materia di DPI;
  • la valutazione dei rischi e i fattori di caduta;
  • tirante d’aria;
  • effetto pendolo;
  • rischio di sospensione;
  • gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori;
  • le misure di prevenzione e protezione;
  • il soccorso in quota;
  • il posizionamento in appoggio su struttura verticale.

 

La parte pratica, invece, prevede l’utilizzo dei DPI, dell’imbraco, dei connettori, del retrattile, del cordino di posizionamento, dell’assorbitore d’energia con cordino doppio integrato.

Decorsi 5 anni dalla formazione è necessario partecipare a un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro è tenuto a redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi, avvalendosi anche di una persona competente come il tecnico abilitato, il preposto o l’Rspp.

Deve contenere le informazioni necessarie all’utilizzo del ponteggio e va conservato in cantiere, in caso di controlli da parte degli organismi di vigilanza, e messo a disposizione di tutti i lavoratori addetti alle attività.

Il Pimus non è obbligatorio per l’uso di cavalletti, trabattelli, parapetti ed ogni altra opera diversa dai ponteggi.

Infine è importante che le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi vengano svolte a regola d’arte da lavoratori adeguatamente formati e sotto la sorveglianza del preposto.

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