Il 24 Maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 sulla formazione obbligatoria in sicurezza sul lavoro, con fase transitoria di 12 mesi e riconoscimento della formazione pregressa.
Soggetti, Organizzazione e Documentazione della Formazione
Il nuovo Accordo del 17 Aprile 2025 stabilisce i soggetti che possono erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questi includono soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati”, e altri soggetti.
I soggetti “accreditati” devono essere accreditati conformemente al modello regionale/provinciale ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008 e aver maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, opportunamente documentata.
In deroga, per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo accreditamento regionale, oltre ai requisiti dei docenti.
Tra gli “altri soggetti” rientrano i fondi interprofessionali (se erogatori diretti per statuto), gli Organismi Paritetici, e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che soddisfino specifici criteri di presenza territoriale e consistenza numerica degli iscritti.
I soggetti formatori devono seguire precise indicazioni organizzative, tra cui la predisposizione del progetto formativo, l’ammissione di un numero massimo di 30 discenti per corso (limite non applicato per l’e-learning), il rispetto di un rapporto docente/discente non superiore a 1 a 6 per le attività pratiche, e la tenuta di un registro presenze.
È fondamentale verificare la frequenza per l’ammissione alla verifica finale di apprendimento.
Per ogni corso, è richiesta la redazione di verbali delle verifiche finali, contenenti dati identificativi del formatore e del corso, l’elenco degli ammessi con esito, luogo e data della verifica, sottoscrizione del responsabile del progetto formativo e gli esiti documentati.
In caso di colloquio, devono essere riportati gli argomenti trattati. I verbali possono essere cartacei o elettronici.
Ai partecipanti che abbiano frequentato regolarmente e superato la verifica finale, il soggetto formatore deve rilasciare un attestato unico per ciascun corso.
L’attestato deve contenere elementi minimi come la denominazione del formatore, i dati anagrafici del partecipante, la tipologia di corso con riferimento normativo e durata, la modalità di erogazione, la firma (preferibilmente digitale) del legale rappresentante o incaricati, e data/luogo. Gli attestati rilasciati hanno validità su tutto il territorio nazionale.
È inoltre obbligatoria la conservazione di un “Fascicolo del corso” (cartaceo o elettronico) per almeno 10 anni presso il soggetto formatore.
Questo fascicolo deve includere i dati anagrafici dei partecipanti, il registro presenze con firme, l’elenco dei docenti con firme, il progetto formativo/programma del corso e il verbale di verifica finale.
Modalità di Erogazione e Requisiti Specifici
L’Accordo disciplina diverse modalità di erogazione dei corsi.
La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, ad eccezione dei moduli che prevedono addestramento o prova pratica.
Sono richiesti specifici requisiti organizzativi e tecnici per questa modalità, tra cui la garanzia di accesso solo agli iscritti autorizzati, la possibilità di monitorare e registrare le presenze (equiparata al registro in presenza), e l’interazione docente-discente con la possibilità di visualizzare i partecipanti.
Le verifiche intermedie e finali devono essere svolte in modalità sincrona, con visualizzazione delle finestre dei discenti. I colloqui avvengono in diretta audio/video.
Anche la modalità e-learning è contemplata, con requisiti organizzativi, tecnici e procedurali specifici.
Per i corsi in e-learning, non si applica il limite massimo di 30 discenti. Il soggetto erogatore deve redigere un documento progettuale dettagliato per i corsi in e-learning.
È inoltre possibile l’erogazione in modalità mista o blended, che alterna momenti a distanza (sincrona o asincrona) a momenti in presenza fisica.
Indipendentemente dalla modalità, la progettazione formativa deve partire dall’analisi dei fabbisogni formativi e del contesto, basata su un procedimento sistematico di raccolta informazioni (questionari, interviste, analisi del DVR, ecc.).
I risultati di questa analisi confluiscono in un report che è parte integrante del progetto formativo.
Puoi scaricare il nostro template già pronto all’uso e conforme alla normativa in vigore qui.
I datori di lavoro possono organizzare direttamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga acquisito il parere favorevole dell’organismo paritetico o, in caso di mancato riscontro entro quindici giorni, procedendo autonomamente.
Struttura e Contenuti Minimi dei Corsi di Formazione
I percorsi formativi descritti nell’Accordo rappresentano i contenuti e le durate minime, che possono essere ampliati e integrati in base all’analisi dei fabbisogni.
L’Accordo definisce in dettaglio la struttura e i contenuti minimi per le diverse figure soggette a obbligo formativo.
- Lavoratori: Il percorso si articola in un Modulo Generale (minimo 4 ore) sui concetti generali di prevenzione e un Modulo Specifico (minimo 4, 8 o 12 ore) in funzione dei rischi legati a mansioni, danni e settore/comparto (rischio basso, medio o alto secondo codici ATECO 2007 o 2025). La durata complessiva include generale e specifico, ma non l’addestramento.
- Preposti e Dirigenti: Anche per queste figure sono previsti corsi specifici (menzionati nella struttura ma i contenuti base non sono dettagliati negli estratti forniti, se non per l’aggiornamento e moduli aggiuntivi come quello per i cantieri). Il modulo aggiuntivo “Cantieri” per dirigenti ha una durata minima di 6 ore e riguarda compiti specifici nei cantieri temporanei e mobili.
- Datore di Lavoro: Obbligatorio per chi non ricopre il ruolo di RSPP e non ha mai svolto il corso RSPP; durata 16 ore. Erogabile in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning; suddiviso in moduli giuridici e gestionali su normativa, obblighi e responsabilità del datore di lavoro, prevenzione, valutazione dei rischi, misure di protezione, gestione emergenze, consultazione dei lavoratori; modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri; esonerati solo i DDL già formati o che ricoprono il ruolo di RSPP.
- Datore di Lavoro (con compiti RSPP): Il corso è valido per svolgere le funzioni attribuite (art. 18) e acquisire consapevolezza delle responsabilità. Si articola in un Modulo Comune (8 ore) su valutazione dei rischi e metodologie e Moduli Tecnici-Integrativi per settori specifici (Agricoltura/Silvicoltura/Zootecnia, Pesca, Costruzioni, Chimico-Petrolchimico) con durate variabili (12 o 16 ore). È previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” (min 6 ore) per i datori di lavoro di imprese affidatarie.
- RSPP e ASPP (art. 32): Il percorso è strutturato in Modulo A (28 ore, base, propedeutico) su concetti di rischio, valutazione, ruoli, informazione/formazione, un Modulo B Comune (48 ore, propedeutico ai moduli di specializzazione) correlato alla natura dei rischi, valido per la maggior parte dei settori. Per alcuni settori (Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Sanità residenziale, Chimico-Petrolchimico) sono necessari Moduli B di specializzazione con durate aggiuntive (12 o 16 ore). Solo per gli RSPP è previsto il Modulo C (24 ore) su organizzazione, sistemi di gestione, comunicazione e formazione. Sono specificati i titoli di studio che consentono l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli.
- Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori (Allegato XIV): Il corso ha una durata minima di 120 ore. Include un Modulo Giuridico (28 ore), un Modulo Tecnico (52 ore), un Modulo Metodologico/Organizzativo (16 ore) e una Parte Pratica (24 ore).
- Lavoratori/Datori di Lavoro/Lavoratori Autonomi in Ambienti Confinati (DPR 177/2011): È previsto un corso specifico valido per tali obblighi. Nello specifico, la durata minima del corso Spazi Confinati viene aumentata rispetto alla precedente normativa (da 8 a 12 ore), per garantire una formazione più completa.
- Operatori di Attrezzature di Lavoro (art. 73, comma 5): Sono delineati corsi teorico-pratici specifici per diverse attrezzature (PLE, gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, trattori, raccoglitrici) con contenuti dettagliati per la parte teorica e prove pratiche specifiche.
Aggiornamento della Formazione
L’Accordo pone l’accento sull’aggiornamento come percorso di formazione continua (“lifelong learning”) volto ad aggiornare competenze operative, relazionali e di ruolo, tenendo conto di cambiamenti normativi, tecnici e organizzativi.
L’aggiornamento non deve essere generale o una mera ripetizione dei contenuti base. Può includere la partecipazione a convegni o seminari, se coerenti con le materie trattate, ad eccezione di specifici aggiornamenti (lavoratori, preposti, ambienti confinati, attrezzature).
L’aggiornamento è obbligatorio per mantenere l’abilitazione all’esercizio della funzione per figure come RSPP/ASPP, Coordinatore per la sicurezza e operatori di attrezzature che richiedono abilitazione specifica.
L’assenza di aggiornamento per un massimo di 10 anni non annulla il credito formativo base, ma l’aggiornamento deve essere completato prima di riprendere l’esercizio della funzione.
Le cadenza e durata minima dell’aggiornamento variano in base al ruolo:
- Lavoratori: Quinquennale, minimo 6 ore.
- Preposti: Biennale, minimo 6 ore. Include cambiamenti del contesto aziendale e delle misure di prevenzione/protezione.
- Dirigenti: Quinquennale, minimo 6 ore. Include cambiamenti del contesto aziendale e delle misure di prevenzione/protezione.
- Datore di Lavoro: aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore)
- Datore di Lavoro (con compiti RSPP): Quinquennale (dalla fine del modulo comune), minimo 8 ore. Se ha frequentato moduli aggiuntivi (Cantieri o specialistici) e le condizioni persistono, l’aggiornamento deve coprire anche quelle tematiche.
- ASPP: Quinquennale (dalla fine del Modulo B comune), minimo 20 ore complessive nel quinquennio.
- RSPP: Quinquennale (dalla fine del Modulo B comune), minimo 40 ore complessive nel quinquennio.
- Coordinatore per la Sicurezza: Quinquennale, minimo 40 ore, con le stesse modalità previste per gli RSPP.
- Lavoratori/Datori di Lavoro/Lavoratori Autonomi in Ambienti Confinati: Quinquennale, minimo 4 ore relative alla parte pratica.
- Operatori di Attrezzature: Quinquennale, minimo 4 ore relative alla parte pratica per rinnovare l’abilitazione.
La partecipazione a corsi per altre qualifiche (es. addetti antincendio, primo soccorso) non è considerata valida ai fini dell’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Alcuni moduli specifici (aggiuntivi cantieri, tecnici-integrativi, B di specializzazione) non sono validi ai fini dell’aggiornamento generale.
Per semplificare l’identificazione dei fabbisogni formativi da parte delle aziende, abbiamo messo a disposizione un questionario che ci permetterà di creare insieme il piano di formazione aziendale, puoi trovarlo qui.
Valutazione, Monitoraggio e Crediti Formativi
La verifica dell’apprendimento è una componente obbligatoria e deve essere esaustiva per valutare tutti gli argomenti affrontati nel corso, in coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi. Le prove devono coprire l’intera gamma di contenuti e obiettivi e dovrebbero includere anche aspetti pratici/applicativi.
Le modalità di verifica finale variano in base al corso o modulo e possono includere colloquio, test, simulazione e prova pratica.
Per molti corsi base e di aggiornamento, la verifica finale può essere un colloquio o un test (minimo 10 domande a risposta multipla con almeno il 70% di risposte corrette per l’esito positivo).
Per il Modulo B RSPP/ASPP è previsto Test e Simulazione.
Le prove pratiche sono specificamente richieste per i lavoratori in ambienti confinati e gli operatori di attrezzature.
È prevista una verifica intermedia per i moduli teorico-tecnici dei corsi attrezzature, propedeutica ai moduli pratici.
Il mancato superamento delle verifiche finali o intermedie pratiche/teoriche comporta l’obbligo di ripetizione del modulo.
Oltre alla verifica degli apprendimenti, l’Accordo promuove la valutazione dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, a posteriori, per constatare l’applicazione di conoscenze, abilità, competenze e comportamenti.
È inoltre prevista la valutazione del gradimento da parte dei discenti, tipicamente tramite questionari, i cui risultati anonimi vengono analizzati per identificare criticità e aree di miglioramento.
L’Accordo disciplina anche il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti tramite percorsi formativi precedenti, inclusi quelli svolti in vigenza degli Accordi Stato-Regioni abrogati (21/12/2011, 22/02/2012, 07/07/2016, 26/01/2006).
Il riconoscimento può essere totale, parziale (richiedendo un’integrazione) o nullo (“frequenza” completa necessaria).
La partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza è valida per l’aggiornamento RSPP/ASPP e viceversa.
Similmente, l’aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza è valido per l’aggiornamento RSPP/ASPP e viceversa.
Infine, l’Accordo prevede il controllo delle attività formative da parte degli Organi di vigilanza, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Le modalità specifiche di monitoraggio e controllo saranno definite con un atto successivo.
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