Nomina RLS: come nominare il Rappresentante dei Lavoratori

La Nomina del RLS, il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è necessaria in quanto si tratta di una figura aziendale obbligatoria, eletta o designata per rappresentare i lavoratori dell’azienda relativamente agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza durante il lavoro.

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Nomina RLS: come si effettua?

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda, il D.Lgs 81/2008 prevede che:

  • nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro;
  • nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

In genere, l’elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

nomina rls

Quanti RLS devono essere nominati in azienda?

Il numero minimo inderogabile degli RLS è stabilito per legge in:

  • 1 rappresentante per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Nomina RLS: quali mansioni comporta

I principali compiti che conseguono dalla Nomina dell’RLS sono:

  • il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
  • la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale;
  • la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente;
  • la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
  • la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
  • l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
  • il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.

Formazione e Aggiornamento degli RLS Nominati

Il RLS deve seguire uno specifico corso di formazione per RLS in materia di salute e sicurezza, le cui modalità, durata e contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

Attraverso il percorso di formazione il RLS apprende:

  • adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza;
  • adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • nozioni di legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda.

La contrattazione collettiva nazionale prevede altresì l’obbligo di aggiornamento periodico dell’RLS, la cui durata è di:

  • 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi; deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

Mancata Elezione RLS: rivolgersi agli RLST e RLSP

Qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto possono essere esercitate dal;

  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), il quale esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione sono differenti rispetto a quelle del RLS, in quanto sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSP).
    Possono costituire siti produttivi:

    • i porti che sono sede di autorità portuale o marittima individuata con decreto dei Ministri del lavoro e dei trasporti, i centri intermodali di trasporto;
    • gli impianti siderurgici;
    • i cantieri nei quali lavorano più di trentamila uomini-giorno, cioè la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per il completamento di tutti i lavori;
    • contesti produttivi in cui operano moltissimi lavoratori simultaneamente, tanto da causare delle interferenze tra le aziende presenti.

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