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La Nomina del RLS, il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è necessaria in quanto si tratta di una figura aziendale obbligatoria, eletta o designata per rappresentare i lavoratori dell’azienda relativamente agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza durante il lavoro.
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Nomina RLS: come si effettua?
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda, il D.Lgs 81/2008 prevede che:
- nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro;
- nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
In genere, l’elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Quanti RLS devono essere nominati in azienda?
Il numero minimo inderogabile degli RLS è stabilito per legge in:
- 1 rappresentante per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 rappresentanti per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Nomina RLS: quali mansioni comporta
I principali compiti che conseguono dalla Nomina dell’RLS sono:
- il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
- la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale;
- la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente;
- la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
- la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
- l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
- il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.
Formazione e Aggiornamento degli RLS Nominati
Il RLS deve seguire uno specifico corso di formazione per RLS in materia di salute e sicurezza, le cui modalità, durata e contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
Attraverso il percorso di formazione il RLS apprende:
- adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza;
- adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- nozioni di legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda.
La contrattazione collettiva nazionale prevede altresì l’obbligo di aggiornamento periodico dell’RLS, la cui durata è di:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
- 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi; deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).
Mancata Elezione RLS: rivolgersi agli RLST e RLSP
Qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto possono essere esercitate dal;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), il quale esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione sono differenti rispetto a quelle del RLS, in quanto sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSP).
Possono costituire siti produttivi:- i porti che sono sede di autorità portuale o marittima individuata con decreto dei Ministri del lavoro e dei trasporti, i centri intermodali di trasporto;
- gli impianti siderurgici;
- i cantieri nei quali lavorano più di trentamila uomini-giorno, cioè la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per il completamento di tutti i lavori;
- contesti produttivi in cui operano moltissimi lavoratori simultaneamente, tanto da causare delle interferenze tra le aziende presenti.
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