La Nomina Coordinatore Sicurezza è necessaria nei Cantieri Edili, quando c’è la presenza di più imprese esecutrici, anche se non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.
Infatti, allo scopo di prevenire i rischi nel settore dell’edilizia è stata introdotto la figura del Coordinatore della Sicurezza, il quale, insieme al responsabile dei lavori, ha un ruolo fondamentale all’interno dei cantieri sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. In pratica, si tratta di un professionista abilitato che lavora come intermediario tra i committenti, i progettisti, le ditte e gli operai coinvolti nei lavori all’interno di un cantiere.
Vista l’importanza del ruolo, chi aspira a lavorare come Coordinatore della Sicurezza deve seguire dapprima un corso di formazione e successivamente un aggiornamento periodico, per mantenere la qualifica e migliorare le competenze acquisite. In caso contrario, non è possibile svolgere il ruolo di coordinatore nei cantieri temporanei e mobili.
Coordinatore della Sicurezza: chi è e cosa fa?
Il Coordinatore della Sicurezza è un professionista a cui viene demandato il compito di coordinare le imprese impegnate nei lavori allo scopo di ridurre o comunque prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori all’interno dei cantieri temporanei e mobili.
Il Coordinatore per la Sicurezza svolge due ruoli importanti e distinti:
- redige il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
- monitora l’andamento del progetto, assicurandosi che l’azienda e i lavoratori adottino tutte le regole previste nel piano di coordinamento per la sicurezza.
Nel primo caso si parla di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nel secondo caso, invece, si parla del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Le suddette funzioni possono essere svolte da due professionisti diversi oppure dalla stessa persona. Va precisato che il coordinatore per la progettazione deve essere nominato nel momento in cui si affida l’incarico al progettista, quello in fase di esecuzione, invece, al momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera.
Tuttavia, a differenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che deve essere sempre nominato, a prescindere di quale sia l’azienda e per il cui ruolo basta un diploma ed una formazione adeguata, il Coordinatore per la Sicurezza è una figura obbligatoria solo in caso di cantieri edili e deve necessariamente possedere un titolo di studio affine al settore in cui si troverà ad operare (come ad esempio la laurea in ingegneria).
Requisiti nomina Coordinatore Sicurezza
Per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione (CSP) sia in fase di esecuzione (CSE), è necessario essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte del datore di lavoro comprovante l’esperienza nel settore delle costruzioni di almeno tre anni;
- laurea magistrale in ingegneria, architettura o geologia unitamente all’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno. In caso di laurea triennale, è necessaria un’esperienza lavorativa di almeno due anni.
Inoltre, occorre frequentare un corso di formazione della durata di 120 ore allo scopo di apprendere:
- l’analisi dei rischi, le norme di buona tecnica e i criteri per l’organizzazione del cantiere;
- le metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC), dei piani operativi per la sicurezza (POS), piani sostitutivi della sicurezza (PSS), ecc.
Una volta concluso il corso, verrà rilasciato un attestato dopo il superamento di un test finale.
Il Coordinatore per la Sicurezza: Progettazione ed Esecuzione
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:
- predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento e analizzare gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.
Tali compiti devono essere portati a termine durante la fase della progettazione dell’opera.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), invece, ha il compito di:
- verificare che tutti i soggetti coinvolti rispettino le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
- controllare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di lavoro;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori eventuali inosservanze;
- sospendere le operazioni di lavoro in caso di pericolo grave e imminente fino a quando non vengano effettuati gli adeguamenti necessari.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
L’art. 90 del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori deve designare:
- il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico;
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.
Se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il committente o il responsabile dei lavori possono svolgere le funzioni di CSP e CSE e procedere personalmente alla sostituzione dei soggetti designati.
Coordinatore per la Sicurezza: l’aggiornamento
A questo punto è chiaro che il Coordinatore per la Sicurezza è una figura indispensabile per prevenire i rischi all’interno di un cantiere. Per questa ragione è importante curare non solo la formazione, ma anche l’aggiornamento.
In particolare, una volta superato positivamente il test finale del corso di formazione è necessario seguire, ogni 5 anni, un corso di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore così articolato:
- Modulo 1 dedicato alla normativa: durante il corso si studia il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, la responsabilità civile, penale e amministrativa, la tutela assicurativa, ecc.;
- Modulo 2 dedicato all’analisi del rischio e del pericolo: infortuni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.;
- Modulo 3 dedicato al documento valutazione rischi (DVR), al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), al piano operativo di sicurezza (PSO), ecc.;
- Modulo 4 dedicato alle lavorazioni particolari: scavi, demolizioni, lavori in quota, ecc.;
- Modulo 5 dedicato ai rischi specifici: agenti chimici, biologici e cancerogeni, rischio elettrico, esposizione al rumore e alle vibrazioni, ecc.
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