L’Incarico RSPP: chi può esercitarlo, i compiti e i requisiti

L’Incarico RSPP può essere ricoperto dal datore di lavoro oppure da un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro. In questo secondo caso, si parla di incarico RSPP Esterno.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura aziendale obbligatoria il cui compito è quello di organizzare e gestire il sistema della prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro. In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), figure professionali in possesso di caratteristiche tecniche specifiche per aiutare il responsabile nel coordinamento delle attività.
 

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Incarico RSPP: chi può esercitarlo?

A seconda dei casi, l’incarico di RSPP può essere esercitato dal:

  • lavoratore scelto personalmente dal datore di lavoro per le sue specifiche competenze;
  • professionista esterno esperto in sicurezza aziendale;
  • datore di lavoro.

Va specificato che il ruolo di RSPP può essere ricoperto dal datore di lavoro solo in caso di aziende:

  • artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
  • agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
  • ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
  • altri settori, fino a 200 dipendenti.

La nomina dell’RSPP deve avvenire per mezzo di un modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico al soggetto, e deve essere successivamente conservata in azienda insieme al Documento di Valutazione dei Rischi.

Incarico RSPP Esterno: i compiti che deve svolgere

Il D. Lgs. 81/08 prevede che il RSPP si occupi di:

  • identificare ed analizzare, in base ad un’adeguata consapevolezza dell’organizzazione aziendale, le cause di rischio e le norme per la sicurezza e la sanità dei luoghi lavorativi;
  • progettare dei sistemi di sicurezza per i molteplici compiti aziendali;
  • sviluppare dei programmi informativi e formativi dei lavoratori;
  • assistere alle adunanze inerenti la tutela della sicurezza lavorativa e programmare la riunione periodica, che in genere è annuale ed è organizzata dal datore di lavoro. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti;
  • istruire i lavoratori circa le informazioni fondamentali di cui all’art. 36 del presente decreto (rischi sanitari generali e connaturati al tipo di lavoro, piani di evacuazione, primo soccorso, antincendio, ecc.).

incarico rspp

Requisiti per assumere l’Incarico RSPP

Per assumere l’incarico RSPP, è necessario essere in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, tra cui:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di scola secondaria;
  • la comprovata esperienza nei compiti da rspp per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003 (solo se non si è in possesso del titolo di cui sopra);
  • attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro da aggiornare ogni 5 anni.

La Formazione per l’Incarico RSPP

Il Dlgs 81/08 prevede espressamente l’obbligo di formazione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro. La persona che vuole assumere l’Incarico RSPP, quindi, deve frequentare un corso di formazione così strutturato:

Conclusi i moduli previsti occorrerà sostenere un esame di valutazione finale per ottenere l’attestato che certifichi le competenze e le conoscenze in materia. Tale attestato va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Sono esonerati dal corso di formazione coloro che sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

  • ingegneria civile e ambientale;
  • ingegneria dell’informazione;
  • ingegneria industriale;
  • scienze dell’architettura;
  • scienze e tecniche dell’edilizia;
  • ingegneria della sicurezza.

Per tali soggetti, tuttavia, vige comunque l’obbligo dell’aggiornamento.

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