Formazione e Adeguamenti Antincendio Asili Nido: Guida Completa

La sicurezza antincendio negli asili nido è un tema di fondamentale importanza in Italia, e la normativa in questo settore è stata oggetto di importanti aggiornamenti negli ultimi anni. L’obiettivo principale di queste nuove disposizioni è garantire la massima protezione possibile per i bambini e il personale che opera all’interno di queste strutture.

Due decreti in particolare hanno introdotto cambiamenti significativi: il DPR 151/2011, noto come “Regolamento di prevenzione incendi”, e il DM 16 luglio 2014, che stabilisce la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido. A questi si aggiunge il DM 21 marzo 2018, che definisce le priorità di intervento per l’adeguamento degli asili nido esistenti alla normativa antincendio.

Il DPR 151/2011 e l’Assoggettamento degli Asili Nido ai Controlli Antincendio

Il DPR 151/2011 ha segnato una svolta importante per gli asili nido, includendoli tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi se ospitano più di 30 persone presenti, tra bambini e personale. Questa nuova regolamentazione ha portato a una serie di obblighi per le strutture, sia nuove che esistenti:

  • Nuovi asili nido: I progetti per la costruzione di nuovi asili nido devono essere sottoposti all’approvazione dei Vigili del Fuoco, che verificheranno la conformità del progetto alle norme antincendio.
  • Asili nido esistenti: Le strutture già operative alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 devono adeguarsi alle nuove norme antincendio. Per agevolare questo processo di adeguamento, sono stati stabiliti dei termini specifici e prorogati nel tempo.

Formazione Antincendio Obbligatoria per il Personale

Il DM 16 luglio 2014 stabilisce l’obbligo di formazione antincendio per tutto il personale degli asili nido con più di 30 persone presenti. La formazione deve essere erogata secondo un programma specifico per le attività a rischio medio, e deve fornire al personale le conoscenze e le competenze necessarie per:

  • Comprendere i rischi di incendio specifici dell’ambiente di lavoro.
  • Adottare comportamenti sicuri per prevenire l’insorgere di incendi.
  • Gestire le situazioni di emergenza in modo efficace e tempestivo.

Oltre alla formazione generale, il decreto prevede anche un livello di specializzazione più elevato per una parte del personale: almeno 4 persone ogni 50 bambini devono ottenere l’attestato di idoneità tecnica, che certifica una conoscenza approfondita delle misure di prevenzione e lotta agli incendi.

Impianti Antincendio: Estintori e Impianti Idrici

Tutti gli asili nido, indipendentemente dal numero di persone presenti, devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato e distribuiti secondo i criteri indicati nell’allegato V del decreto del Ministero dell’interno del 10 marzo 1998. Questi dispositivi sono essenziali per un primo intervento in caso di incendio, e devono essere facilmente accessibili e ben segnalati.

Inoltre, gli asili nido con più di 100 persone presenti sono obbligati a installare un impianto idrico antincendio, dimensionato in base al livello di rischio dell’attività e alle caratteristiche della struttura. La progettazione e la realizzazione dell’impianto idrico antincendio devono seguire le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, che definisce la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva. Alcuni parametri chiave da considerare per l’applicazione della norma UNI 10779 sono:

  • Livello di pericolosità: 1
  • Protezione esterna: no
  • Caratteristiche dell’alimentazione idrica: singola

Scadenze per l’Adeguamento degli Asili Nido Esistenti

Per agevolare il processo di adeguamento alle nuove norme antincendio, il DM 16 luglio 2014 ha previsto un calendario specifico con diverse scadenze, che sono state successivamente prorogate per dare più tempo alle strutture per realizzare gli interventi necessari.

Gli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguarsi a diverse disposizioni del Titolo III del decreto, tra cui:

  • Separazioni e comunicazioni (punto 13.1 “Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell’edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.”)
  • Resistenza al fuoco (punto 13.2 “Il carico d’incendio specifico dell’attività non dovrà superare 300 MJ/m2; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m2. 2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a: 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m; 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m; 90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m.”)
  • Scale (punto 13.3 “Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all’esterno dell’edificio.)
  • Numero di uscite (punto 13.4 “Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell’asilo nido, non superiori a 15 m. È ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se è garantito l’accesso all’autoscala dei vigili del fuoco. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell’ambito di edifici dotati di un’unica scala, è ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni: devono essere garantite le condizioni di cui al precedente punto 2.3, ovvero “l’edificio ove è ubicato l’asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso all’attività”; la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI 60; l’uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell’utilizzo delle scale comuni; la lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita di piano da ogni punto dell’asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita dell’edificio dall’uscita di piano non deve superare 30 m.“)
  • Altre disposizioni (impianti di sollevamento, impianti elettrici, mezzi di estinzione incendi, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza).

La proroga al 31 dicembre 2024 è stata introdotta dall’articolo 4 del D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito in legge 27/02/2017 n. 19, e successivamente modificato dall’articolo 5 del D.L. 29/12/2022, n. 198.

Entro due anni dal 31 dicembre 2024, gli asili nido dovranno adeguarsi alle disposizioni sui materiali, l’impianto idrico e l’allarme incendio, mentre entro cinque anni dovranno essere completati gli adeguamenti a tutte le altre disposizioni.

Il DM 21 marzo 2018, pur definendo le priorità di intervento per l’adeguamento degli asili nido, non ha modificato le scadenze previste dal DM 16 luglio 2014.

È fondamentale che i responsabili degli asili nido si attivino per tempo al fine di rispettare le scadenze e garantire la sicurezza dei bambini e del personale.