Formazione Antincendio: dove Effettuarla e le Scadenze

La Formazione Antincendio è prevista dal D.Lgs. 81/08, il quale indica che il datore di lavoro debba incaricare uno o più lavoratori dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, gestione delle emergenze ed evacuazione in caso di pericolo grave ed immedia­to.

In base ad una valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro deve:

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Il datore di lavoro, inoltre, deve accertarsi che le strutture aziendali siano in regola con la normativa di prevenzione incendi.
 

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Formazione Anticendio: qual’è il programma degli argomenti?

I lavoratori addetti alla squadra antincendio devono ricevere una specifica formazione antincendio attraverso corsi specifici correlati al livello di rischio incendio durante i quali verranno analizzati:

  • le cause e le dinamiche degli incendi e le principali misure per pre­venirli;
  • le misure di protezione contro gli incendi e le procedure da adottare in caso di incendio o in caso di allarme;
  • le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di estin­zione, i sistemi di allarme, la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza.

formazione antincendio

Livello rischio incendio: basso, medio, elevato.

La formazione dell’addetto antincendio si differenzia in base al livello di rischio antincendio (basso, medio o elevato) che potrebbe interessare l’ambiente lavorativo.

Sono considerate a rischio basso, soggette a 4 ore di formazione, le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Sono considerate a rischio medio, e quindi soggette a 8 ore di formazione, le seguenti tipologie di impresa:

  • attività rientranti nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 (escluse quelle indicate come rischio elevato);
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (esclusi quelli interamente all’aperto).

Sono considerate a rischio elevato, soggette a 16 ore di formazione, le seguenti tipologie di impresa:

  • industrie e depositi di cui all’art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99;
  • fabbriche e depositi  di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq;
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo;
  • per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Va evidenziato che i corsi di formazione per gli addetti antincendio non sono erogabili online in modalità e-learning.

L’Aggiornamento della Formazione Antincendio

L’Art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati:

  • dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio;
  • di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;
  • di salvataggio, di primo soccorso e  gestione dell’emergenza.

Ad oggi non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tuttavia, ha divulgato una circolare  (prot. 12653 del 23 febbraio 2011) per chiarire alcuni aspetti.

La circolare, infatti, prevede che il corso di aggiornamento per gli Addetti alle Squadre Antincendio  sia di:

  • 2 ore per le attività con rischio di incendio BASSO;
  • 5 ore per le attività con rischio di incendio MEDIO;
  • 8 ore per le attività con rischio di incendio ELEVATO.

La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli addetti antincendio è opportuno avvenga con cadenza triennale.

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