Che cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale? Caratteristiche ed uso

Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono le attrezzature che i lavoratori devono indossare per ridurre i rischi che minacciano la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi) o mezzi di protezione collettiva.

Vuoi una consulenza nella scelta dei DPI in Azienda?
Compila il modulo, riceverai tutte le informazioni richieste:

 

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche.

In generale, i DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere:

  • dispositivi di protezione della testa;
  • dispositivi di protezione dell’udito;
  • dispositivi di protezione degli occhi e del viso;
  • dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;
  • dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe;
  • dispositivi di protezione della pelle;
  • dispositivi di protezione del tronco e dell’addome;
  • dispositivi di protezione dell’intero corpo;
  • indumenti di protezione.

Le caratteristiche dei DPI

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI debbano essere:

  • adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
  • compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
  • facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

dispositivo protezione individuale

Dispositivi di Protezione Individuale: le categorie

A seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa, i Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie (con grado di protezione crescente):

– DPI di prima categoria: dispositivi di protezione per attività con rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Fra questi figurano ad esempio occhiali da sole per uso privato e guanti per lavori di giardinaggio. Tali dispositivi sono autocertificati dal produttore;

– DPI di seconda categoria: dispositivi che non rientrano nella categoria I o III e che sono legati ad attività con rischio significativo. Fra questi figurano ad esempio gli occhiali di protezione, del piede e antitaglio e i caschi. Devono essere certificati da un organismo di controllo autorizzato;

– DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Questi DPI sono richiesti per attività lavorative che operano in spazi confinati o lavori in quota. Ad esempio: DPI finalizzati a proteggere da fattori chimici e biologici, cadute dall’alto, ambienti freddi (temperature inferiori o pari a – 50 °C) o scariche elettriche,  i dispositivi di protezione dell’udito, apparecchi di protezione respiratoria, attrezzature per immersione e antincendio. La legge prevede un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto.

DPI: obblighi del datore di lavoro

Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro – nell’utilizzo dei DPI – è tenuto a:

  • scegliere il DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi e delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI (in particolare per quanto riguarda l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore);
  • fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
  • assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
  • destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI;
  • assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. L’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.

DPI: obblighi del lavoratore

Per utilizzare i DPI nel modo corretto il lavoratore deve:

  • sottoporsi al programma di informazione e addestramento e utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso;
  • avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro, senza apporvi alcuna modifica;
  • segnalare eventuali difetti o inconvenienti;
  • al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali per la loro riconsegna.

Quando utilizzare i DPI: il principio di S-T-O-P

I DPI devono essere utilizzati solo se si è appurato che non vi è alcuna possibilità di evitare i pericoli esistenti attuando misure sostitutive, tecniche od organizzative.

Il principio S-T-O-P determina infatti la sequenza con cui vanno adottate le misure di protezione contro i pericoli:

  • misure alternative: ovvero la sostituzione di procedure di lavoro, sostanze e installazioni pericolose con altre non pericolose o meno pericolose;
  • misure tecniche: parapetti, reti di sicurezza, incapsulamenti («containment»), rilevamento di emissioni (ad es. aspirazione alla fonte, eventualmente convogliamento ottimizzato dell’aria e maggiore ventilazione dei locali), portelli a tenuta stagna ecc;
  • misure organizzative: Durata di esposizione limitata (cambio di attività, regolamentazione delle pause), formazione, regolamentazione delle responsabilità, sorveglianza.

In alcuni casi, tuttavia, i DPI sono la prima soluzione a cui si ricorre. Si pensi, ad esempio, alla fuoriuscita di sostanze pericolose provocata dall’avaria di un impianto.

In altri casi, invece, l’utilizzo dei DPI è prescritto espressamente dalla Legge, come il casco di protezione obbligatorio durante le seguenti attività:

  • lavori edili e per ponti (fino al termine della costruzione della struttura grezza);
  • lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;
  • scavi di fossi e di pozzi nonché di fosse di fondazione;
  • lavori nelle cave di pietra;
  • lavori in sotterraneo;
  • lavori con esplosivi;
  • lavori di smantellamento e di demolizione;
  • lavori di costruzione in legno o metallo;
  • lavori sulle canalizzazioni e al loro interno.

Cosa valutare nell’acquisto dei DPI

Prima di acquistare i DPI l’azienda deve valutare la situazione specifica del posto di lavoro per poter adottare le giuste misure e scegliere i dispositivi più adeguati (ad esempio, si devono avere informazioni sulla temperatura dell’aria, sull’irradiazione termica, sull’intensità del rumore, sulle condizioni del suolo ecc). Il fornitore potrà così garantire una consulenza specifica e rilasciare per ogni DPI un prospetto informativo contenente le indicazioni relative al nome del fabbricante, al marchio CE, le istruzioni per l’uso, la conservazione, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfezione ecc.

È opportuno, altresì, coinvolgere sia uno specialista della sicurezza sul lavoro sia i dipendenti interessati, allo scopo di sfruttare le esperienze accumulate in azienda.

Infine, prima dell’acquisto si raccomanda di far testare i diversi modelli dello stesso DPI a un gruppo di persone, chiedendo loro di giudicarne il comfort e la semplicità d’uso.

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale: i Controlli

I controlli per verificare l’uso dei DPI da parte dei lavoratori devono essere effettuati dai diretti superiori a intervalli periodici.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di usare i DPI, è importante innanzitutto capire i motivi che inducono il dipendente a comportarsi in modo scorretto. Il primo provvedimento da adottare è sicuramente quello del richiamo del dipendente “trasgressore”. Se, tuttavia, un dipendente rifiuta di attenersi alle disposizioni di sicurezza, si devono far presenti le possibili conseguenze: trasferimento o lo scioglimento del rapporto di lavoro (c.d. licenziamento).

Per maggiori informazioni, compila il modulo:

    Lascia i tuoi contatti, un nostro consulente ti risponderà rapidamente!

    Nome*

    Azienda*

    Provincia*

    Telefono*

    Email*

    Messaggio*

    Le informazioni sopra riportate (azienda, provincia e telefono), sono necessarie per permetterci di formulare una proposta commerciale, laddove richiesta. Cliccando su "Invia" riceverai maggiori informazioni sul servizio da te indicato (leggi l'informativa privacy completa).

    Selezionando questa opzione accetti di ricevere la newsletter mensile. Potrai disiscriverti in ogni momento grazie al link presente in ciascuna email che ti invieremo.