Con le Delibere n. 4499 del 3 giugno e n. 4515 del 9 giugno 2025, la Regione Lombardia ha recepito ufficialmente il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro.
In questo articolo approfondiamo quanto previsto dalla Delibera XII/4515, che fornisce precisi indirizzi operativi ai soggetti formatori operanti in Lombardia.

Chi riguarda questa Delibera?

La Delibera n. XII/4515 riguarda:

  • Gli enti di formazione accreditati presso la Regione Lombardia
  • I soggetti formatori autorizzati a livello nazionale ma non accreditati in Lombardia

La distinzione è fondamentale, perché la Regione stabilisce obblighi vincolanti solo per i soggetti accreditati a livello regionale, mentre per tutti gli altri si tratta di raccomandazioni fortemente consigliate, ma non imposte.

Nella premessa dell’Allegato B, la Regione è chiara:

“Le disposizioni qui contenute sono vincolanti per i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia. Il loro mancato rispetto compromette la validità degli attestati di formazione emessi.”

Per i soggetti autorizzati a livello nazionale ma non accreditati in Lombardia, le regole della Delibera non sono vincolanti, ma ne è consigliata l’adozione per uniformità, trasparenza e tracciabilità.

Cosa prevede la Delibera XII/4515?

La Delibera fornisce disposizioni operative dettagliate raccolte nell’Allegato B, suddivise tra enti accreditati e non accreditati. Vediamole nel dettaglio:

Per i soggetti accreditati in Regione Lombardia

Le seguenti regole sono obbligatorie per gli enti di formazione accreditati alla Regione Lombardia:

  • Punto 3 – Comunicazione di inizio corso: va inviata all’ATS territorialmente competente almeno 10 giorni prima dell’avvio del corso.
  • Punto 4 – Comunicazione di fine corso: entro 30 giorni dalla conclusione, va inviata una comunicazione di chiusura corso all’ATS.
  • Punto 5 – Rilascio attestati: gli attestati devono essere emessi utilizzando i modelli ufficiali allegati alla Delibera XII/4515.
  • Punto 6 – Formazione a distanza (FAD, e-learning, videoconferenza):Le comunicazioni di inizio e fine corso devono essere inviate all’ATS del territorio in cui ha sede legale o operativa il soggetto formatore accreditato.

Per i soggetti non accreditati in Lombardia ma autorizzati a livello nazionale

Per questi soggetti (come enti bilaterali, organismi paritetici, scuole edili, ecc.), le disposizioni non sono vincolanti, ma è fortemente raccomandato attenersi alle stesse regole, in particolare per:

  • Comunicazione di inizio/fine corso: non obbligatorie, ma suggerite per garantire tracciabilità.
  • Rilascio attestati: possono facoltativamente usare i modelli ufficiali regionali.
  • Corsi in FAD o videoconferenza: se la sede legale è in Lombardia, la comunicazione può essere inviata all’ATS del territorio.

Attestati rilasciati da enti accreditati fuori Regione: sono validi?

Sì. Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (punto 1.2, Parte I) e la stessa Delibera lombarda, gli attestati rilasciati da soggetti accreditati in altre Regioni sono validi su tutto il territorio nazionale, anche per i lavoratori e le aziende con sede in Lombardia.
La mutua riconoscibilità degli accreditamenti regionali è un principio cardine del nuovo Accordo, e non può essere superato da regolamenti regionali. La Lombardia può quindi vincolare solo i soggetti accreditati presso di sé, non quelli esterni.

Formazione a distanza: a quale ATS fare riferimento?

Per i corsi in modalità e-learning o videoconferenza, la sede di riferimento è quella legale del soggetto formatore.
In pratica, anche in un contesto digitale, la Regione considera comunque il territorio di origine del soggetto accreditato per assegnare l’ATS competente.

Cosa cambia concretamente per le aziende?

  1. Se il tuo ente formatore è accreditato in Lombardia, devi verificare che rispetti tutti gli obblighi della Delibera XII/4515. In caso contrario, gli attestati potrebbero non essere validi.
  2. Se ti affidi a un ente accreditato in un’altra regione, i corsi restano validi, ma è comunque consigliabile verificare il rispetto dell’Accordo del 17 aprile 2025, per evitare contestazioni formali.
  3. Nel caso di corsi in videoconferenza o e-learning, verifica dove ha sede legale l’ente per sapere a quale ATS fare riferimento per eventuali comunicazioni.

Scegliere un ente accreditato e affidabile: ora più che mai è fondamentale

Alla luce di questi aggiornamenti, affidarsi a un ente accreditato e con esperienza diventa una garanzia, non solo di validità formale, ma anche di correttezza documentale, qualità del percorso formativo e protezione in caso di controlli o infortuni.

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