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Il Piano Operativo di Sicurezza, più conosciuto attraverso l’acronimo POS, è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL). È obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di un cantiere edile redigano, prima d’iniziare i lavori, il proprio POS. Le specifiche del Piano Operativo di Sicurezza sono contenute nell’Allegato XV del TUSL.
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Chi deve redigere il POS?
Il compito di redigere il POS spetta al datore di lavoro. Il documento deve riportare necessariamente una serie di informazioni e contenuti minimi, relative al cantiere nel quale opera l’impresa e valutazioni precise dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori. Il Piano Operativo di Sicurezza non è, tuttavia, un semplice adempimento amministrativo o un inutile orpello burocratico. Il documento deve essere considerato dagli addetti dell’impresa come un prezioso vademecum contenente utili indicazioni per prevenire, o limitare al massimo, i rischi per la salute dei lavoratori. Il POS, inoltre, deve fornire, in maniera dettagliata, tutte le prassi che gli addetti dell’impresa devono seguire per mantenere alti i livelli di sicurezza in cantiere.
Redigere un POS: quali sono i contenuti minimi che deve contenere il documento?
Seguendo quanto riportato nell’Allegato XV del TUSL, un Piano Operativo di Sicurezza deve contenere:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice. Si tratta della voce più corposa perché deve comprendere:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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