Apparecchi di Sollevamento: quali Verifiche Periodiche effettuare?

Tutti gli apparecchi di sollevamento utilizzati da un’impresa (come, ad esempio, una gru) devono essere sottoposti periodicamente ad una verifica per valutarne lo stato ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Secondo la normativa, infatti, sono soggette alla verifica periodica “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro”.

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Pertanto, il datore di lavoro (oppure un suo delegato) deve inviare all’unità operativa INAIL territorialmente competente la comunicazione di messa in servizio e la richiesta di prima verifica. A partire dal mese di maggio 2019, entrambe le istanze possono essere inoltrate utilizzando il sistema telematico CIVA, previa registrazione al portale dell’Istituto.

In termini generali, la prima verifica periodica consente di accertare lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio, le condizioni di sicurezza e l’efficienza dei dispositivi di controllo. La procedura prevede un esame documentale, un controllo visivo dello stato di conservazione dei comandi e dei circuiti a vista, le prove di funzionamento dell’apparecchio, ecc.

In ogni caso, l’INAIL ha predisposto un protocollo aggiornato (Guida di servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse) che fornisce a tutti i soggetti coinvolti informazioni utili in materia (come, ad esempio, il modello di richiesta di prima verifica periodica e la compilazione della scheda tecnica).

Infine, la normativa prevede anche la possibilità di effettuare delle indagini supplementari specifiche qualora dalla comunicazione di messa in servizio sia passato troppo tempo ed è necessario valutare fino a quando l’apparecchio potrà essere utilizzato in sicurezza.

Apparecchi di sollevamento

Secondo la normativa (D.M. 11 aprile 2011), il datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento ha l’obbligo di:

  1. comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale INAIL competente, la quale poi provvede all’assegnazione di una matricola;
  2. richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale INAIL competente;
  3. richiedere la verifica periodica successiva all’Azienda sanitaria nazionale (ASL), all’Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) oppure ai soggetti pubblici o privati abilitati.

apparecchi sollevamento

Gli apparecchi di sollevamento sono tutti quelli destinati alla movimentazione e al sollevamento, nello spazio, di un carico sospeso mediante gancio o altri organi di presa. Più precisamente, sono soggetti alle verifiche periodiche sia gli apparecchi di sollevamento di cose che di persone.

Apparecchi di sollevamento di cose

  1. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
  2. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
  3. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
  4. Carrelli semoventi a braccio telescopico (verifica annuale);
  5. ldroestrattori a forza centrifuga (verifica triennale).

Apparecchi di sollevamento di persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile;
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
d) Ponti sospesi e relativi argani;
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile.

I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.

La Guida Inail specifica che rientrano nella categoria degli apparecchi di sollevamento di tipo fisso:

  • Gru a ponte: capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento. [UnI En 15011:2014];
  • Gru a cavalletto: capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento. [UnI En 15011:2014];
  • Gru Derrick: gru a braccio orientabile il cui braccio ausiliario è fissato alla parte inferiore del puntone che è munito di appoggi in alto e in basso. [UnI ISO 4306-1:2010];
  • Gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione permanente, sia montata in posizione fissa, sia libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno a un asse verticale [UnI En 14985:2012].;
  • Gru a sbalzo: gru a braccio il cui organo di presa è sospeso a un braccio a sbalzo rigidamente assicurato, oppure a un carrello che si sposta lungo lo sbalzo stesso. [UnI ISO 4306-1:2010];
  • Gru monorotaia: gru costituita da un paranco, che scorre, mediante un carrello, lungo una trave fissa.

La comunicazione di messa in servizio

Il datore di lavoro in possesso di un nuovo apparecchio di sollevamento deve procedere con la comunicazione di messa in servizio da inoltrare all’INAIL attraverso i servizi online disponibili sul portale. È opportuno allegare alla richiesta anche la copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro.

Una volta ricevuta la comunicazione di messa in servizio del datore di lavoro, l’INAIL provvede ad assegnare una matricola all’attrezzatura e a trasmetterla all’utente.

Richiesta di prima verifica periodica

Comunicata la messa in servizio, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL territorialmente competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento, altrimenti l’attrezzatura non potrà essere utilizzata. La richiesta deve contenere in particolare:

  • il luogo in cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
  • i dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva);
  • i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro;
  • l’indicazione del soggetto abilitato ad effettuare la verifica.

A partire dal 2019, la comunicazione di messa in servizio e la richiesta di prima verifica periodica vanno inoltrate utilizzando il canale telematico CIVA dopo essersi registrati sul portale dell’Istituto.

Con la prima verifica periodica si può controllare:

  • che la configurazione dell’attrezzatura di sollevamento sia conforme a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni;
  • lo stato di manutenzione e conservazione degli apparecchi;
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  • l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

Una volta ricevuta la richiesta, l’INAIL deve dare una risposta entro 45 giorni. In particolare, l’Istituto può rispondere:

  • effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL o l’ARPA;
  • affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di prima verifica.

Se l’INAIL non risponde alla richiesta entro i 45 giorni, il datore di lavoro deve incaricare direttamente uno dei soggetti abilitati di effettuare la verifica.

 

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    Chi deve fare la richiesta di verifica periodica e messa in servizio?

    La richiesta di messa in servizio e di verifica periodica dell’apparecchio di sollevamento devono essere presentate dai seguenti soggetti:

    • datore di lavoro dell’impresa che utilizza l’apparecchio oppure da un suo delegato;
    • lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore.

    In cosa consiste la verifica periodica?

    La verifica consente di identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio. In pratica, è necessario controllare il nome del costruttore, il tipo e il numero di fabbrica dell’apparecchio, l’anno di costruzione, la matricola assegnata dall’INAIL.

    Inoltre, viene controllata la seguente documentazione:

    1. dichiarazione CE di conformità;
    2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
    3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
    4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
    5. istruzioni per l’uso.

    Lo step successivo è quello di:

    • verificare la regolare tenuta del registro di controllo e dello stato di conservazione dell’apparecchio;
    • effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

    Scheda tecnica e verbale di verifica

    La prima verifica comprende la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura, oltre ad una serie di controlli per i quali andrà redatto un verbale di verifica

    La scheda tecnica serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive e va compilata in base a specifiche informazioni raccolte dalla documentazione dell’apparecchio (ad esempio, dichiarazione CE di conformità, registro di controllo, ecc.).

    Il verbale di verifica periodica, invece, è il documento rilasciato al termine della verifica.

    L’indagine supplementare: cos’è?

    La normativa prevede che per le gru mobili, gru trasferibili e ponti mobili sviluppabili è necessario procedere con un’indagine supplementare qualora siano trascorsi tanti anni dalla messa in servizio dell’apparecchiatura (10 anni per la gru a torre, gru caricatrici e gru mobili e 20 anni per tutte le altre gru).

    Quindi l’indagine supplementare non è altro che un’attività di verifica specialistica che serve a:

    • individuare eventuali vizi, difetti o anomalie connesse all’attrezzatura di lavoro;
    • stabilire per quante tempo ancora l’apparecchio potrà essere utilizzato in condizioni di sicurezza.

    L’indagine supplementare deve essere eseguita necessariamente da personale qualificato, vale a dire da un ingegnere abilitato al fine di:

    • ottenere un giudizio tecnico sullo stato di conservazione strutturale della macchina;
    • valutare la vita residua dell’apparecchio in funzione dell’analisi di rischio.

    Va precisato che gli enti di controllo (Ispettorato del Lavoro, INAIL, ARPA, ecc.) richiedono solo il corretto svolgimento delle verifiche periodiche. Tuttavia, l’indagine supplementare sarà obbligatoria nel momento in cui, ad esempio, si verifica un aumento della frequenza dei difetti rilevati oppure se a seguito dell’ispezione è emerso un significativo deterioramento delle condizioni dell’apparecchio di sollevamento.

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