Ambienti Confinati e Spazi Confinati: cosa sono e chi può lavorarci?

Saliti alla ribalta della cronaca negli ultimi anni, per i gravissimi incidenti sul lavoro di cui sono stati teatro, gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati rappresentano un importante capitolo della sicurezza sul lavoro.

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Cosa sono gli ambienti confinati?

Già il D.Lgs. 81/08, ai suoi art. 66 e 121 e al punto 3 dell’allegato IV prendeva in considerazione queste particolari situazioni. L’art. 66 dà indicazioni per accedere ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento, mentre l’art. 121 si occupa della presenza di gas negli scavi. Nel loro insieme, i due articoli indicano come ambienti confinati: pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli, camini e fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri.

Il punto 3 dell’allegato IV, invece, contiene una serie di indicazioni sui requisiti che devono possedere vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos.

Vediamo di chiarire meglio il concetto: è definito “ambiente confinato”: un ambiente o un luogo chiuso (tutto o in parte) la cui progettazione e costruzione non erano state concepite perché lo stesso fosse permanentemente occupato da persone, nemmeno nel futuro, ma che occasionalmente e temporaneamente può essere occupato da lavoratori impegnati in operazioni di manutenzione, riparazione, ispezione, pulizia e modifiche.

Le caratteristiche che contraddistinguono un ambiente confinato sono: una ventilazione naturale sfavorevole e aperture di accesso limitate che, congiuntamente alla presenza di sostanza pericolose o a condizioni critiche, comportano un’elevata percentuale di rischio di morte o infortunio gravissimo.

ambienti confinati

Da quanto enunciato si capisce perché i due articoli del D.Lgs. 81/08 facciano riferimento a situazioni ben precise. Attenzione, però, perché un vero e proprio elenco esaustivo degli spazi confinati è impossibile da redigere poiché alcuni ambienti durante la loro costruzione o eventuale modifica, ma anche durante le attività lavorative a cui sono adibiti, possono trasformarsi in ambienti confinati.

Il D.P.R. 177/11

Successivamente al D.Lgs. 81/08, per contrastare il fenomeno dei gravi incidenti nel settore, è stato varato il Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n. 177, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8/11/2011 (entrato in vigore il 23 novembre, ndr) è un Regolamento che contiene le norme necessarie alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”.

La norma è strutturata in modo tale da rappresentare un insieme di linee generali a cui fare riferimento. In questo è di grande aiuto il Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011, elaborato dall’INAIL.

Gli operatori autorizzati

La norma prevede che le attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati possano essere esercitate esclusivamente da lavoratori autonomi o imprese qualificati, che posseggano gli specifici requisiti previsti dal D.P.R. 177/11.

Non è possibile, in questa sede, trattare dettagliatamente i contenuti della norma di cui sopra, ci limiteremo ad enunciarne i punti salienti:

  1. valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
  2. integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
  3. Almeno il 30% della forza lavoro deve possedere esperienza triennale nel settore, caratteristica che risulta obbligatoria per i preposti;
  4. Informazione e formazione spazi confinati specifiche dei lavoratori a cui va aggiunto il datore di lavoro se anch’egli entra in ambienti confinati, sommate allo specifico addestramento;
  5. Possesso di adeguati strumenti di lavoro, DPI e strumentazioni;
  6. DURC;
  7. Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore;
  8. subappalti, solo se autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente.

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