Le Agevolazioni Fiscali sulla Sicurezza sul Lavoro

In materia di prevenzione, l’Inail promuove la realizzazione di progetti volti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali ed alla implementazione dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Tale funzione – riconosciuta dal d.lgs. n. 81/2008 – viene attuata principalmente attraverso tre modalità:

  • agevolazioni tariffarie: rivolte alle aziende che secondo specifiche modalità di partecipazione possono ottenere la riduzione del tasso attuando interventi significativi nella prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro;
  • finanziamenti: erogati alle imprese che intendano realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • assegnazione di borse di studio: destinati agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e ai laureandi e laureati delle Università, per lavori e progetti sulla tematica della sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro.

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Il Bando ISI

Ogni anno l’Inail pubblica il c.d. bando ISI per assegnare alle imprese un contributo economico (pari al 65% delle spese sostenute per un massimo di 130 mila euro a impresa) per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, il bando si prefigge i seguenti obiettivi:

  • miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori;
  • riduzione delle emissioni inquinanti di macchinari e attrezzi;
  • riduzione dell’inquinamento acustico;
  • sostenibilità delle micro e piccole imprese.

Ogni impresa può presentare una sola domanda per un solo finanziamento e per un solo tipo di progetto che rientri nelle seguenti categorie:

  • progetti di investimento;
  • progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi (l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni);
  • progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs.81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Il bando prevede tre fasi:

  • prima fase: relativa all’accesso al sito Inail, compilazione della domanda e assegnazione del codice di ammissione necessario per distinguere ogni azienda richiedente;
  • seconda fase (denominata Click Day): invio effettivo della domanda;
  • terza fase: invio della documentazione necessaria per l’accettazione della domanda

Le domande ammissibili sono selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino a esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di ricezione.
 

Oscillazione per Prevenzione (Modello OT24)

Le aziende operative da almeno un biennio, che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa all’Inail. Tale riduzione, denominata “oscillazione per prevenzione” (modello OT24), riduce il tasso di premio applicabile all’azienda determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.

Per ottenere la riduzione è necessario che l’azienda:

  • sia in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
  • sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
  • abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

La riduzione è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
 
Il modello OT20, invece, deve essere compilato dalle aziende nei primi due anni di attività e permette una riduzione del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale. Il modulo OT20 consta di:

  • scheda informativa generale in cui devono essere inserite info specifiche dell’azienda richiedente (ragione sociale, codice ditta assegnato dall’ inail, etc);
  • domanda di riduzione nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica del richiedente;
  • dichiarazione del richiedente che consiste in un’autocertificazione del rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

 
Gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che possono essere effettuati dalle aziende si distinguono in:

  • interventi di carattere generale tra cui adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • adozione o mantenimento di un modello organizzativo e gestionale;
  • implementazione o mantenimento del Sistema di responsabilità sociale;
  • interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale tra cui realizzazione di modelli di rendicontazione dei responsabilità sociale asseverati da ente terzo;
  • implementazione o mantenimento dei principi temi ed aspetti specifici di responsabilità sociale;
  • interventi trasversali tra cui effettuazione della riunione periodica annuale in aziende fino a 15 lavoratori;
  • interventi settoriali generali tra cui adozione o mantenimento di un modello organizzativo e gestionale;
  • interventi settoriale tra cui specifica formazione a lavoratori stranieri con l’organizzazione di corsi in lingua italiana o con adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, adozione di un piano di monitoraggio dei livelli di esposizione dei lavoratori ad uno o più agenti chimici, fisici e biologici oltre a quanto previsto da normativa, presenza di piano di emergenza ed effettuazione di una prova di evacuazione in aziende con meno di 10 lavoratori, ecc.

 
A ciascun intervento di miglioramento l’Inail assegna un dato punteggio. L’azienda quindi deve dimostrare, mediante presentazione di documentazione probante ben definita, di avere eseguito un numero sufficiente di interventi tale da raggiungere il punteggio soglia di 100 punti.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente; inoltre opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Il provvedimento di accoglimento o meno della domanda viene comunicato al datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 gg dalla data di presentazione della domanda.

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