Agenti Chimici e Sicurezza sul Lavoro

Gli Agenti Chimici sono tra le principali cause di rischio, per cui il Datore di Lavoro deve adottare delle necessarie misure di prevenzione, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Infatti, esistono molte aziende che, pur non essendo direttamente classificabili come industrie chimiche, utilizzano prodotti potenzialmente tossici e nocivi, ad esempio:

  • imprese di pulizie;
  • tipografie;
  • officine meccaniche;
  • alcune industrie alimentari;
  • industrie cosmetiche;
  • edilizia;
  • tessile.

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Il datore di lavoro, quindi, prima di utilizzare un preparato o un prodotto deve valutare se si tratta di una sostanza pericolosa o nociva e, nel caso, stabilire quali provvedimenti adottare per tutelare i lavoratori.
 

Agenti Chimici: cosa sono e come si classificano?

Per agente chimico si intendono gli elementi e i composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Rientrano perciò nella definizione di agente chimico sia i prodotti acquistati come tali sia, a titolo di esempio, i cementi, le amalgame, il fumo di saldature ecc.

Gli agenti chimici si dividono in due classi:

  • gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta suddivisi in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
  • gli agenti con proprietà tossicologiche, distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.

Va evidenziato che l’esposizione accidentale agli agenti della prima classe genera un infortunio; mentre l’esposizione agli agenti appartenenti alla seconda classe genera una malattia professionale.

agenti chimici

La Normativa in Materia di Rischio Chimico

La normativa italiana in materia di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro è contenuta nel Titolo IX del D.Lgs n. 81/08 e si articola in tre gruppi:

  • protezione da agenti chimici;
  • protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
  • protezione da rischi connessi all’amianto.

La Valutazione del Rischio Chimico

La presenza di un agente chimico nel luogo di lavoro di per sé non configura una condizione di rischio ma occorrerà comprendere la pericolosità del prodotto legata alla sua natura chimica. Pertanto l’insorgenza del rischio da agenti chimici si verifica allorquando siano presenti due fattori:

  • pericolo derivante dall’agente chimico;
  • esposizione del lavoratore all’azione dell’agente chimico.

Quindi il rischio è la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Si possono distinguere tre tipologie di rischi:

  • rischi per la sicurezza, legati ai pericoli fisici degli agenti chimici;
  • rischi per la salute, legati ai pericoli per la salute umana;
  • rischi per l’ambiente, legati agli effetti esercitati da una sostanza o miscela una volta immessa nell’ambiente.

Propriamente viene richiesta una valutazione che consenta di identificare il rischio come irrilevante o meno per la salute e basso o meno per la sicurezza.

Il processo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si articola in tre fasi:

  • valutazione del pericolo: occorre eseguire un’attenta analisi della scheda di sicurezza del prodotto in cui sono elencate e descritte tutte le proprietà intrinseche di pericolo della sostanza. Le schede di sicurezza devono essere chiare, specifiche, scritte in modo comprensibile e aggiornate;
  • valutazione dell’esposizione: ovvero valutare le modalità attraverso le quali i lavoratori esposti possono entrare in contatto con una sostanza pericolosa, la frequenza di utilizzo della sostanza nociva, la quantità massima circa la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e l’assorbimento nell’organismo;
  • caratterizzazione del rischio: si tratta di adottare le misure preventive, protettive e di sorveglianza sanitaria al fine eliminare o ridurre la possibilità di esposizione alla sostanza.

Nelle attività lavorative che comportano l’esposizione contemporanea a più agenti chimici pericolosi, la valutazione deve tener conto della loro combinazione.

Le Misure di Protezione

Nella scelta delle misure di protezione deve essere riservata particolare attenzione all’etichettatura posta sui recipienti che contengono le sostanze pericolose, e alle indicazioni per i pericoli e per i consigli di sicurezza. I prodotti nocivi devono essere custoditi in recipienti ben chiusi e dotati di etichetta e contrassegni. L’etichettatura definisce nove diversi pittogrammi di rischio ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza.

È fondamentale, altresì, adottare misure di aerazione adeguate per evitare la fuoriuscita di gas, vapori e sostanze pericolose. In caso contrario dette sostanze dovranno essere raccolte o aspirate completamente ed eliminate. Per questo motivo, il datore di lavoro deve:

  • fornire ai lavoratori idonei D.P.I. (delle mani, delle vie respiratorie, del viso, ecc.) per la manipolazione ordinaria e/o per gli interventi di emergenza;
  • fare in modo che i lavoratori entrino a contatto con sostanze pericolose soltanto per il tempo richiesto dal procedimento lavorativo e che ciò sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza.

In conclusione, al fine di eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridurli al minimo occorre adottare le seguenti misure strategiche:

  1. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  2. fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  3. riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  4. riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  5. misure igieniche adeguate;
  6. riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  7. metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

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