Adeguamento Macchine Usate “Ante 1996”

Secondo la normativa attuale, le macchine e le attrezzature da lavoro possono essere immesse nel mercato dell’Unione Europea a condizione che abbiano i requisiti necessari per garantire la sicurezza dei dipendenti. Ciò nonostante, il datore di lavoro ha il dovere di effettuare sui macchinari un’attenta valutazione dei rischi e verificare quali interventi effettuare, tenendo anche conto dell’evoluzione tecnica nel corso del tempo.

Il problema, tuttavia, si pone soprattutto per le macchine più vecchie cioè costruite prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la direttiva che ha imposto l’obbligo della marcatura CE. In tal caso, infatti, bisogna procedere ad un intervento di adeguamento macchine alla normativa comunitaria, che può essere effettuato direttamente oppure avvalendosi di personale esperto e qualificato.

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Cosa si intende per Macchina Usata?

Un macchinario oppure un’attrezzatura di lavoro si considerano usati quando sono stati già utilizzati in uno Stato dell’Unione Europea e devono essere nuovamente immessi sul mercato. In questo caso, potrebbe essere necessario un intervento di adeguamento.

adeguamento macchine usate

Preliminarmente, occorre verificare le seguenti ipotesi:

  • se il macchinario è stato immesso sul mercato dopo l’entrata in vigore della Direttiva Macchine, allora sarà già dotato della conformità e quindi avrà la marcatura CE;
  • se si vuole vendere un macchinario usato prodotto prima dell’entrata in vigore della Direttiva macchine, bisogna prima accertarsi che esso sia adeguato ai livelli di sicurezza previsti dalla legislazione;
  • se il macchinario usato è di provenienza extra UE, allora è da considerare come una prima immissione o comunque prima messa in servizio sul mercato. Quindi, essendo soggetto alla Direttiva Macchine, vi è l’obbligo di marcatura CE.

In sintesi, le macchine immesse sul mercato o messe in servizio a partire dal novembre 1996 devono avere i requisiti essenziali di sicurezza (RES), quindi la marcatura CE, l’attestazione di conformità, il libretto di uso e di manutenzione e il fascicolo tecnico.

Invece, per i macchinari utilizzati prima del 1996 è necessario procedere ad un intervento di adeguamento.

Per realizzare l’intervento di adeguamento ci sono due possibilità:

  • apporre direttamente sul macchinario il nome e il marchio e procedere con la marcatura CE. Ne consegue che il prodotto potrà poi circolare liberamente all’interno del mercato europeo;
  • rivolgersi ad un esperto che, dopo aver effettuate le verifiche, rilascerà una dichiarazione di conformità al termine dell’intervento, o, in alternativa, una perizia asseverata.

Successivamente, è necessario valutare se occorre procedere all’aggiornamento degli schemi elettrici, all’apposizione della targa di identificazione, alla redazione del manuale di uso e manutenzione aggiornato, ecc.

Normativa sulla Sicurezza delle Macchine

La normativa nel settore della sicurezza delle macchine e delle attrezzature si è evoluta nel corso del tempo al fine di ridurre notevolmente il rischio degli infortuni sul luogo di lavoro.

A livello comunitario e nazionale gli interventi normativi hanno riguardato principalmente due aspetti:

  • consentire ai costruttori e agli utilizzatori delle macchine di effettuare una corretta valutazione del rischio allo scopo di adottare le misure più adeguate e ridurre il numero di incidenti;
  • progettare macchine sempre più sicure.

In particolare, con l’entrata in vigore della Direttiva Macchine (2006/42/CE) si è conseguito un livello di sicurezza ancora più elevato, prevedendo una serie di regole e di adempimenti da rispettare – come l’obbligo della marcatura CE – affinché le macchine possano essere immesse nel mercato, quindi di circolare liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo, grazie a dei livelli di protezione comuni validi in tutti gli Stati membri.

Inoltre, va ricordato il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), che ha dedicato l’allegato V ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro con particolare riferimento alle direttive europee.

Ancora, va menzionato anche l’art. 2087 del Codice Civile, che impone di adottare le misure che secondo “la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera”.

Definizione di Macchina e Applicazione della Direttiva

In base all’art. 2 della direttiva comunitaria, la macchina è un “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Quindi, in altri termini, la macchina deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia (esterna come l’elettricità, la batteria, il combustibile oppure interna come il peso, la molla, ecc. ecc.) per effettuare una serie di operazioni ben precise.

La Direttiva 2006/42/CE riguarda principalmente:

  1. le macchine;
  2. le attrezzature intercambiabili;
  3. i componenti di sicurezza;
  4. gli accessori di sollevamento;
  5. le catene, funi e cinghie;
  6. i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  7. le quasi-macchine.

Classificazione delle Macchine

È possibile operare la seguente classificazione:

  • macchine vecchie: ossia quelle costruite prima del 1996 secondo la legislazione nazionale dell’epoca;
  • macchine non più nuove: quelle costruite nel periodo che va dal 1996 al 2010;
  • macchine nuove: quelle costruite dopo il 2010 secondo la direttiva 2006/42/CE.

Inoltre, le macchine si distinguono a seconda che siano o meno munite della marcatura CE (Marchio di Conformità Europea), ossia un’autocertificazione che garantisca al consumatore la conformità del macchinario alle disposizioni della Comunità Europea in materia di salute e sicurezza. Il marchio CE è obbligatorio dal 1996, ossia da quando è entrata in vigore la Direttiva Macchine. Tuttavia, anche le macchine con marcatura CE spesso necessitano di ulteriori verifiche più approfondite.

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    Requisiti RES delle Macchine

    La macchina deve rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES), cioè deve essere:

    • costruita secondo parametri ben precisi;
    • marcata e riconoscibile;
    • munita di manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione;
    • dotata della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.

    Rispettando i suddetti requisiti, la macchina è ritenuta conforme al mercato dell’Unione Europea e può essere riconosciuta con la targa CE.

    Inoltre, applicando il principio di integrazione della sicurezza è possibile ridurre ulteriormente il numero di infortuni. Detto principio prevede che:

    • i rischi siano eliminati già in fase progettuale;
    • vengano adottati i dispositivi di sicurezza;
    • i rischi residui non eliminabili debbano essere riportati nelle istruzioni;
    • si chiariscano le regole di utilizzo del macchinario.

    Obblighi del Fabbricante e del Progettista

    Il fabbricante ha l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per determinare i requisiti essenziali da applicare alla macchina. I risultati devono essere sempre riportati nella documentazione tecnica. Sul piano della progettazione, invece, occorre integrare la sicurezza studiando anche eventuali condizioni d’impiego anomale del macchinario.

    Obblighi del Datore di Lavoro per la Sicurezza delle Macchine

    Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs n 81/08), il datore di lavoro ha l’obbligo di:

    • adottare le misure necessarie affinché tutte le attrezzature da lavoro (come, ad esempio, macchine e apparati) messe a disposizione dei dipendenti siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi né per la sicurezza né per la salute;
    • ordinare o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive vigenti oppure ai requisiti minimi fissati nell’allegato alla direttiva 89 655 /CEE
    • adottare i provvedimenti utili a garantire la conformità delle attrezzature di lavoro;
    • informare e formare i lavoratori per quanto riguarda l’impiego dei macchinari e delle attrezzature di lavoro;
    • verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all’epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza tenendo conto dell’evoluzione e dell’innovazione normativa e tecnologica.

    Macchine Usate prive di Conformità: si possono Vendere?

    In base alla normativa, chiunque venda una macchina oppure un’attrezzatura ad altri ha l’obbligo di attestare che le stesse siano conformi alla legislazione previgente. In caso contrario, la macchina non potrà essere acquistata ed impiegata per le lavorazioni.

    Chi intende disfarsi di una macchina non a norma, quindi priva di conformità, può considerare le seguenti possibilità:

    • la permuta: è importante che nell’atto di compravendita il venditore specifichi la macchina non è in regola con le disposizioni di legge e che può essere immessa nel mercato solamente se adeguata alle norme di sicurezza;
    • la cessione per conto vendita: l’obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti ricade sul venditore;
    • la rottamazione: il venditore ha solo il compito di accertare che la ditta acquirente sia autorizzata allo smaltimento di rifiuti;
    • l’adeguamento: le macchine devono essere sempre identificabili per cui è necessaria la presenza di una targhetta di identificazione che riporti il nome del costruttore, il modello e le caratteristiche principali.

    Quindi, una macchina non marcata CE e messa in servizio prima del 1996 può essere venduta solo se è a norma ed è accompagnata da un’attestazione di conformità ai requisiti generali di sicurezza. Ciò vale anche nei casi di vendite fallimentari.

    Eccezionalmente, la macchina non a norma può essere venduta solo ad una ditta specializzata nell’effettuare le operazioni di adeguamento delle macchine.

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