Maternità e sicurezza sul lavoro, linee guida

La gravidanza è certamente un argomento molto delicato, se correlato al lavoro; spinoso da affrontare sia per i datori di lavoro che per le lavoratrici stesse, spesso impaurite dalle difficoltà a relazionarsi con il proprio datore di lavoro per comunicare la notizia. Un ambiente lavorativo in cui il benessere e la comunicazione sono messi al centro, sicuramente favorisce lo svolgersi di questo periodo senza problemi; anzi, motiva maggiormente la lavoratrice al suo futuro rientro sul luogo di lavoro. In particolare, vi sono obblighi a cui sia il datore di lavoro sia la lavoratrice devono sottostare, regolate dal Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001) e dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

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Maternità e valutazione dei rischi

Il datore di lavoro, durante la stesura dell’elenco delle attività ipoteticamente rischiose per le donne in gravidanza, nel documento sulla valutazione dei rischi, deve rilevare periodicamente, assieme al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e al medico competente, le attività “vietate” durante la maternità, per tutto il periodo della gestazione e molto spesso anche durante l’allattamento.

In seguito, è necessario capire quali attività è possibile proporre alla lavoratrice che si trovi a dover cambiare mansione, nel caso in cui sia possibile trovare all’interno dell’azienda un lavoro in grado di soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge. Le Lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, come stabilito molto chiaramente dalla normativa di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile trasferire la lavoratrice in gravidanza in un settore differente, è necessario chiedere la maternità anticipata anticipata alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Dovere ed interesse delle lavoratrici

Se il datore di lavoro ha l’obbligo di porre tutte le possibili condizioni che riescano a conciliare una gravidanza con il lavoro stesso, comprendendo l’ovvio divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità) e di disporre per un eventuale flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto), le lavoratrici hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente la notizia del proprio stato interessante.

Una rapida comunicazione facilita il ruolo di tutte le parti in causa: dal datore di lavoro, che può attivare tutte le misure necessarie a tutelare la lavoratrice e rispettare la legge, alla lavoratrice stessa, che può più facilmente disporre del proprio tempo e lavoro, conciliandolo con le nuove esigenze. Come è noto, infatti, il periodo più delicato della gravidanza è rappresentato proprio dai primi tre mesi: compiere sforzi o lavori inadeguati in questo lasso di tempo potrebbe compromettere la gravidanza.

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