DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

 
Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento che il legislatore ha previsto per la promozione della cooperazione e il coordinamento necessari in seguito alla stipula di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.
 

Chi redige il DUVRI

Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. Nell’ambito di applicazione del codice previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (il Codice dei Contratti Pubblici, ndr) il documento, ai fini dell’affidamento del contratto, viene redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Nel caso delle “centrali di committenza” previste dal Codice dei Contratti Pubblici o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il compito di redigere il DUVRI spetta al soggetto che affida il contratto.
 

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In questa prima fase, il documento contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’opera, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integra il documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'appalto.
Il documento così ultimato dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dall’esecutore e costituirà, a tutti gli effetti di legge, integrazione agli atti contrattuali.
 

Obbligatorietà del DUVRI

Il DUVRI è un obbligo di legge, espressamente previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 3.
 

Redazione del DUVRI

Lo scopo della presenza del DUVRI è rendere note le misure adottate per eliminare i rischi da interferenze e, quando questo non sia stato possibile, quali provvedimenti sono stati adottati per ridurli al minimo.
 
Il documento va allegato al contratto di appalto o di opera.
Siamo in presenza di un documento “dinamico”: il suo contenuto segue l’evoluzione dei lavori, servizi e forniture e la visione del documento è concessa anche al RLS, così come agli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 
La sua presenza non è richiesta nei servizi di natura intellettuale, in caso di mere forniture di materiali o attrezzature e in presenza di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno. A condizione che non vi siano rischi di incendio di livello elevato; non vengano svolte attività in ambienti confinati; sia scongiurata la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive e non ci si trovi in presenza dei rischi particolari elencati nell’allegato IX al D. Lgs. 81/08.
 
In caso di attività che presentano un basso rischio di infortuni sia per il committente che per l’impresa affidataria, si può evitare la stesura del DUVRI, affidando l’incarico di sorveglianza e coordinamento lavori ad un soggetto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
 

Il DUVRI in Condominio

L’Amministratore di condominio, nella sua qualità di Datore di Lavoro/Committente (Art. 26 D.Lgs 81/08, ndr ) è tenuto alla redazione del DUVRI quando si trova di fronte a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, come qualunque altro Datore di Lavoro.
 

Il DUVRI nella Scuola

La scuola, in quanto Ente pubblico, rientra nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. Quindi: una prima stesura del DUVRI (rev.0) da parte della “centrale di committenza” (per es.: Comune) a cui, sulla scorta dell’affidamento lavori, farà seguito la stesura integrativa e definitiva del documento (rev. 0) con opera congiunta di Comune, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro dell’impresa affidataria.
 

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