ASPP

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

 
L’ASPP è una “figura di completamento”, che affianca il RSPP nello svolgimento delle sue funzioni.
La sua presenza all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è prevista dal D.Lgs. 81/08 che definisce l’ASPP come il soggetto che possiede capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del decreto stesso. Vale la pena ricordare che l’incarico è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 

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ASPP: significato del termine

L’acronimo ASPP significa Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, come indicato all’Art. 2 lettera g) del D.Lgs. 81/08.
 

Compiti ASPP

Coordinato dal RSPP, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa di svolgere una serie di compiti, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Per svolgere in modo efficiente la sua attività deve ricevere, dal Datore di Lavoro, una serie di informazioni inerenti l’azienda o l’unità produttiva che possono essere così riassunte:

  1. la natura dei rischi;
  2. come viene organizzato il lavoro, la sua programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  4. i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello in cui è avvenuto l’evento. A questi dati, poi, vanno aggiunti anche quelli che riguardano le malattie professionali.
  5. Eventuali provvedimenti prescritti dagli organi di vigilanza.
 
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Detto questo, passiamo ad analizzare i compiti dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione che, spesso, collabora con il Medico Competente nella loro esecuzione (ovviamente sempre e comunque in coordinamento con il RSPP):

  • individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi e stesura del DVR;
  • individuazione delle misure adatte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive scaturite dall’analisi dei rischi e contenute nel DVR, insieme all’indicazione dei DPI adottati e ai sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • stesura dei programmi di formazione dei lavoratori;
  • partecipazione alle varie consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che dovessero rendersi necessarie nonché alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
  • procedere all’informazione dei lavoratori secondo i dettami dell’articolo 36 del D. Lgs. 81/08.

Naturalmente, per la delicatezza delle informazioni di cui viene in possesso, l’ASPP è tenuto al rispetto del segreto professionale.
 

Responsabilità dell'ASPP

Sebbene l’ASPP operi sotto il coordinamento del RSPP egli ha la responsabilità di portare a compimento con successo e con la diligenza del buon padre di famiglia i compiti che la legge gli ascrive. È pur vero che l’ASPP affianca colui che è il “consulente” interno del Datore di Lavoro, ossia il RSPP e che, teoricamente, è il Datore di Lavoro stesso il responsabile ultimo degli accadimenti nell’azienda o nell’unità produttiva, ma la moderna giurisprudenza volge sempre più spesso lo sguardo verso l’operato del SPP. Questo, perché il Datore di Lavoro deve poter disporre di informazioni corrette su cui basare la gestione della sicurezza sul lavoro che, inevitabilmente, gli provengono dall’operato di ASPP e RSPP.
 

La Nomina dell'ASPP

L’ASPP può essere interno od esterno all’azienda e il numero dei soggetti incaricati di ricoprire questo ruolo varia in funzione delle dimensioni dell’azienda (la legge dice che “devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda”). Il ricorso a personale esterno diventa obbligatorio nel caso in cui all’interno dell’azienda o unità produttiva non vi siano soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Per contro, in alcuni casi (espressamente previsti dal comma 6 all’Art. 31 del D.Lgs. 81/08) vige l’obbligatorietà di costituire un SPP interno all’azienda.
 

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    Definito dal D.Lgs. 81/08 come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il RSPP rappresenta il “consulente” interno del Datore di Lavoro

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